Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

56339
Stato 10 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Art. 16.

diritto

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la

diritto

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma

diritto

2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni

diritto

venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

diritto

immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di

diritto

la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le

diritto

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che

diritto

procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno

diritto

posti ... L. 76.000 2) da 16 a 25 posti ... L. 84.000 3) da 26 a 40 posti ... L. 100.000 4) oltre i 40 posti ... L. 120.000

diritto

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

56890
Stato 18 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Art. 16

diritto

disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che

diritto

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso

diritto

5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo

diritto

dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta.

diritto

comma 1 dell'articolo 16.

diritto

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo

diritto

cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.

diritto

agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49.

diritto

gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello

diritto

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di

diritto

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche

diritto

diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi

diritto

pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16; b) i

diritto

diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun

diritto

separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

diritto

articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo

diritto

di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma

diritto

Legge Costituzionale 9 maggio 1986, n. 1 - Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali.

59761
Stato 2 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la

diritto

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente: « Il

diritto

Sentenza n. 1

336308
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..

diritto

. 16 del d.P.R. n. 1229/59);

diritto

, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di notificazione

diritto

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