Art. 16.
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1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la
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1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma
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2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni
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venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.
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immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di
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la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le
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1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che
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procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno
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posti ... L. 76.000 2) da 16 a 25 posti ... L. 84.000 3) da 26 a 40 posti ... L. 100.000 4) oltre i 40 posti ... L. 120.000
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Art. 16
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disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che
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2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso
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5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo
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dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta.
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comma 1 dell'articolo 16.
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6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo
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cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.
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agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49.
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gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello
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4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di
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2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche
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diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi
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pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16; b) i
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diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun
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separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
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articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
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di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
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Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la
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L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente: « Il
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1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
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. 16 del d.P.R. n. 1229/59);
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, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di notificazione
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