Sentenza n. 1
16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata nella Gazzetta
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7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Bonfà Angiolino, rappresentato e difeso nel presentegiudizio
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giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al
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del 16 gennaio 1956); di Dini Renato (ordinanza del Pretore di Firenze 20 gennaio 1956); di Carobbi Mario Cesare (ordinanza del Pretore di Orbetello
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costituzionale riguardi anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16
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1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
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. 16 del d.P.R. n. 1229/59);
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, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di cronologico e di notificazione
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(corrispondenti, secondo il noto tasso di cambio, a 16 milioni di lire).
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ai fini dell’IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a
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16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
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inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero
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ogni altra circostanza, in particolare dell’epoca di erogazione dell’indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16
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parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell’epoca di insorgenza dell’indebito, del reddito percepito superiore a 16 milioni di lire e dell
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2.1.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 9 del 2015), previa
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5) e 20), 9, numero 7), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
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, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, comma quarto, Cost. e all’art. 10 della
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1.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 8 del 2015), previa
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autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 16 gennaio 2015 e rispettivamente iscritti ai nn
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Sarebbe violato altresì l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto
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piani regolatori», di «tutela del paesaggio», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto
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piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
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«turismo e industria alberghiera» (di cui ali artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol) e
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«urbanistica e piani regolatori», nonché di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n