2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con
Art. 133 (L)
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
interessate" contenuta nell'art. 133 comma 3 Cost. Se nella precedenti sentenze aveva oscillato tra una interpretazione estensiva che prevedeva la