Art. 1325.
. 1418 comma 2 e 1325 n. 1 c.c.) quando la mancanza di informazioni riguardi direttamente la natura o l'oggetto del contratto.
, come evidenziato dalla Suprema Corte nella nota pronuncia n. 10490/2006, la causa, quale elemento essenziale del contratto ex art. 1325 c.c., va
prestazioni corrispettive, a forma libera e perfezionantesi, secondo le regole generali ex artt. 1325 e 1326 c.c., nel momento in cui il proponente
fattispecie contrattuale, che postula il vincolo delle parti rispetto "ai requisiti" così fissati dall'art. 1325 c.c.
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