della dimostrazione del danno ed avendo la stessa un preciso dovere di ordinaria diligenza, in ossequio al principio dettato dall'art. 1227 c.c
lui direttamente attribuibili mercè il rapporto locatizio. In entrambe le casistiche, viene in questione - a tenore dell'art. 1227 c.c. - il
profilo delle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore). In questo quadro, e in modo piuttosto
riconosce un concorso del passeggero nella produzione della propria morte, ex art. 1227 comma I c.c., ma la percentuale si quantifica nel 50%, non