D.P.R. n. 1199 del 1971 e 20 comma 3 l. n. 1034 del 1971, per l'ipotesi in cui venga impugnato il medesimo atto con entrambi i rimedi giustiziali
quietanza possa assurgere, ai sensi dell'art. 1199 c.c., a semplice prova della ricezione di un pagamento rilasciata dal creditore al debitore oppure se
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al d.p.r. 1199/1971.
valore attribuibile al silenzio rimanevano confinati nei problemi di coordinamento fra l'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 e l'art. 20 della l. n. 1034