Art. 10.
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1. Soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai
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2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10
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2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di
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4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui
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cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.
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1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione
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1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine
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3. Per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera c) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento emessi nei procedimenti esecutivi e dagli
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imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la frazione non è superiore a lire
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1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti
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e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), dello stesso decreto.
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1. Atti indicati: a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali
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dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10
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1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa
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2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10.
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bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10
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10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonché l'imposta decennale sull'incremento di
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disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10
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complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
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quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10.
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documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e h) e da o) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la
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3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi
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10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione
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dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso articolo.
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10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore
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sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro
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1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote
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10 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese: la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto
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deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio del
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i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.
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, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 10 o al 25 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni
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