Art. 10.
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Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
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Data a Roma, addì 10 novembre 1971
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: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente 88, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge
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cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».
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pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attività
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L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
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addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da
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" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente
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decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14
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cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.
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quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione
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costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché sulle rinuncie agli stessi; 10) sovraintendere, in esecuzione degli
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la vigilanza sui medesimi; 10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in
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quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), 19), dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative
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aziende dipendenti dalla Regione; 10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della
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) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; 10) deliberare
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finanziamenti; 9) deliberare la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 57; 10
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con la partecipazione regionale a norma dell'articolo 52 dello Statuto; 10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo
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sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva; 10) approva i piani settoriali e di
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Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.
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54 del presente Statuto; 10) delibera nei casi di urgenza - tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio - provvedimenti
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concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti; 10) approvare l'ordinamento degli uffici e dei
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pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione economica; 10) deliberare le proposte della Regione ed esprimere ogni parere
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approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme
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relativi finanziamenti; 10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
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; 9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali; 10) deliberare il regolamento per
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10. L'assemblea delibera sulla proposta della giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente
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10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5a commissione permanente possono richiedere che la discussione
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pubblici, comunicazioni; 9) Agricoltura; 10) Industria, commercio, turismo; 11) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale; 12) Igiene e sanità.
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