Art. 10.
Art. 10.
Art. 10.
Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria
dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 10) artigianato; 11) case popolari; 12) porti lacuali; 13
) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali; 10
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, Poste e Telecomunicazioni e Marina mercantile; 8) Agricoltura e alimentazione; 9) Industria, commercio interno ed estero, turismo; 10) Lavoro
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comune tale titolo era raggiunto verso il 10° e 13° g. Il contenuto in princ. antib. nelle culture tenute a temp. di 30° C. rapidamente declina fin
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antibiotico era così bassa che la diluizione del liquido culturale, con cui si aveva inibizione dello sviluppo, non superava, in genere, l’1 a 10.
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° giorno, mentre le culture più giovani e più vecchie (oltre l’8°-10° giorno) non contengono quantità evidenziabili di principio. Evaporando l’alcool
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Il liquido culturale concentrato al 10%, secondo la tecnica suindicata, è stato preparato per uso generale anzichè locale e lo si è inoculato per via
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