3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente
9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla
, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e
sostituita dalla seguente: « Demanio e patrimonio della regione e delle province ».
province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale
1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle
1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite
Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato in forma
siano attribuite alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali.
La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunità montane ed altri
La Regione promuove e coordina la partecipazione dei Comuni e delle Province alla programmazione economica e ne determina, d'intesa con essi, le
I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché gli enti
La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini
La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e
I Comuni, le Province e gli altri enti locali possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni sono
La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata
della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata
, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici.
della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme
province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
Province d'Italia (Upi) ed Anutel all'interno di EuroP.A., Salone delle Autonomie Locali, Fiera di Rimini, 5 giugno 2008.
L'Articolo mette in evidenza come la potestà legislativa della regione Trentino- Alto Adige e quella delle province autonome di Trento e Bolzano
consente di affrontare in termini meno contingenti la discussione sull'abolizione delle Province come misura di contenimento della spesa pubblica. La
Mentre a livello nazionale era ancora in corso il dibattito sul destino delle Province, la Regione Sicilia ha inteso anticipare i tempi procedendo