Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abrogato

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Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

46564
Stato 1 occorrenze

A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60019
Stato 2 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 30, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: « Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »; c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato; d) all'articolo 12, le parole « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

L'affidamento del tossicodipendente ex art. 47 bis legge 354/1975 e successive modifiche: analisi casistica in una comunità terapeutica - abstract in versione elettronica

82965
Calvanese, Ernesto; Bianchetti, Raffaele 1 occorrenze
  • 2000
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L'oggetto del lavoro è una valutazione dei risultati conseguiti in una comunità terapeutica per il trattamento di soggetti tossicodipendenti, con particolare riguardo all'andamento dei casi in affidamento speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 94 d.p.r. 309/1990 e dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, ora abrogato. Fornite alcune indicazioni sulle modalità terapeutiche perseguite nella comunità oggetto d'indagine, che prevedono in caso di successo un totale distacco dall'ambito comunitario con reinserimento nel contesto di appartenenza, si è riscontrata la presenza di 20 soggetti totalmente risocializzati (nel periodo 1984-1999) su 121 utenti che hanno fornito un esito definitivo (anche negativo), secondo i criteri di distacco dal trattamento predefiniti dai responsabili della comunità. Solo tre di questi soggetti si trovavano in regime di misura alternativa, dato questo peraltro da leggersi non solo in assoluto, ma anche in relazione al totale degli individui inseriti nella comunità a tale titolo, pari a 16, ciò che comporta, pur con i limiti legati alla esiguità dei casi reperiti, ad una percentuale di successo pari al 18,75%.

Sul nuovo regime dei dividendi distribuiti da società controllate non residenti nell'Unione Europea - abstract in versione elettronica

83851
Caumont Caimi, Cristiano 1 occorrenze
  • 2001
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Con la medesima legge, è stato altresì abrogato il comma 7 dell'art. 96-bis, cosicché il regime madre-figlia non è più precluso in relazione ai dividendi di provenienza UE ricevuti da società madri italiane controllate da società non comunitarie. Entrambe le modifiche si applicheranno ai dividendi percepiti nel periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione dei decreti ministeriali che individueranno le giurisdizioni non privilegiate.

Riprese visive nel domicilio e intercettazione "per immagini" - abstract in versione elettronica

85281
Caprioli, Francesco 1 occorrenze
  • 2003
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Ciò premesso - e dimostrata l'irrilevanza della mancata riproduzione, nel codice vigente, di una norma come l'art. 226 quinquies c.p.p. abrogato - ci si domanda quali siano le conseguenze che derivano dalla constatata violazione delle norma costituzionale, prospettando tre soluzioni interpretative: a) ritenere che la contrarietà al precetto costituzionale renda di per sé inammissibili le prove che scaturiscono dall'attività investigativa non disciplinata dalla legge; b) ritenere ammissibili tali prove quando sia rispettato il "livello minimo di garanzie" previste dall'art. 14 Cost., ossia quando l'attività di videoregistrazione sia autorizzata da un provvedimento motivato del P.M. in cui si dia conto delle finalità perseguite, e si dimostri la sussistenza di esigenze investigative ricollegabili al fine, costituzionalmente protetto, di prevenzione e repressione dei reati; c) considerare sempre ammissibile le prove di cui trattasi (anche se frutto di un'autonoma iniziativa della polizia giudiziaria), ma incostituzionali le norme - nella specie, l'art. 189 c.p.p. - che ne rendono legittima l'acquisizione. Accolta la terza soluzione, si analizza, infine, il rapporto tra il descritto regime giuridico della videoregistrazione di immagini domiciliari e la disciplina processuale dell'intercettazione di comunicazioni, per trarne la convinzione che l'attuale disciplina della materia presenti aspetti di complessiva irragionevolezza, tali da rendere indispensabile un sollecito intervento del legislatore.

Fonte collettiva dei contratti a termine e causali soggettive. Il commento - abstract in versione elettronica

95537
Nodari, Paola 1 occorrenze
  • 2006
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Con la sentenza n. 4588 del 2 marzo 2006 la Suprema Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza presente ormai da anni all'interno della Sezione lavoro, ha affermato che il rinvio operato dall'ormai abrogato art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 alla contrattazione collettiva e relativo alla possibilità di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, diverse dalle fattispecie legali di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati. L'esame congiunto delle parti sociali, infatti, costituisce idonea garanzia della tutela dei lavoratori e della salvaguardia dei loro diritti e permette pertanto la legittimazione dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro anche a fronte di ragioni di tipo meramente soggettivo. I principi sono importanti per contrapposizione rispetto alla normativa in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, con il quale si è ritornati a limitare le assunzioni a termine soltanto per ragioni di carattere oggettivo (tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo), con una drastica riduzione del ruolo sindacale nella gestione della forza lavoro e della flessibilizzazione all'interno delle imprese.

Il fallito nella nuova disciplina della verifica dei creiditi: esclusione di poteri processuali di proporre domande ed eccezioni, difetto di legittimazione all'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo - abstract in versione elettronica

96543
Ferri, Corrado 1 occorrenze
  • 2007
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La convocazione del consiglio comunale, indirizzi operativi - abstract in versione elettronica

97773
Franza, Vincenzo 1 occorrenze
  • 2007
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La riforma delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lg. 267/2000 ha attribuito tale autonomia organizzativa al consiglio comunale "nell'evidente convinzione che il riconoscimento di ambiti più estesi di autodeterminazione sia condizione anche di una maggiore efficienza degli enti stessi" ed ha contestualmente abrogato le norme approvate con il precedente testo unico di cui al r.d. 4.2.1915, n. 148, e in particolare, per ciò che riguarda la modalità di convocazione dello stesso organo assembleare, ha espressamente disposto, all'art. 38 comma 2, che il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale deve disciplinare "le modalità per la convocazione".

Il rinnovo dei contratti pubblici dopo il Codice appalti - abstract in versione elettronica

98525
Valletti, Andrea 1 occorrenze
  • 2007
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Considerato tuttavia che il rinnovo ha un ambito applicativo ben maggiore della ripetizione prevista solo per gli appalti di servizi e per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, ben si comprende la preoccupazione dei giudici amministrativi di far "rivivere", sotto mentite spoglie, un istituto (il rinnovo) abrogato dalla L. n. 62/05. In tal senso sembra deporre lo stesso D. lgs. n. 163/2006 (Codice unico dei contratti) che ha previsto e disciplinato la sola ripetizione dei servizi analoghi e non anche il rinnovo dei contratti.

I reati di false comunicazioni sociali - abstract in versione elettronica

99179
Zannotti, Roberto 1 occorrenze
  • 2007
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Modifiche al c.p. in materia di reati di opinione a seguito della l. n. 85 del 2006 - abstract in versione elettronica

100113
Clemente, Antonio 1 occorrenze
  • 2007
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Il legislatore con tale riforma ha inteso riscrivere talune fattispecie criminose, puntualizzandone i requisiti tipici alla luce dei principi costituzionali, ha voluto effettuare un temperamento delle asprezze sanzionatorie previste dal legislatore fascista, ha abrogato talune fattispecie criminose ritenute non più lesive dei principi costituzionali. Nel contempo esso ha modificato anche la parte generale del codice penale (art. 2 c.p.) prevedendo nel caso di successione di leggi rispettivamente sanzionate con pena detentiva e pena pecuniaria una conversione immediata della pena detentiva in pena pecuniaria. Ha previsto infine che alle violazioni depenalizzate, come delineate dalla legge in esame, si applichino in quanto compatibili gli arti. 101 e 102 d.lg. n. 507 del 1999.

Nuove misure legislative in materia di immigrazione - abstract in versione elettronica

101551
De Mozzi, Barbara 1 occorrenze
  • 2007
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Di particolare interesse sono il D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 che introdotto, in luogo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; il D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 che ha riscritto l'art. 29 del T.U. in materia di immigrazione (D.lgs. n. 286/1998), relativo alla disciplina dei ricongiungimenti familiari; il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni in L. 6 aprile 2007, n. 46 che ha eliminato l'obbligo di preventiva autorizzazione al lavoro per l'impiego di lavoratori extracomunitari distaccati nell'ambito di un contratto di appalto da parte di impresa stabilita in uno Stato membro dell'UE, sostituita da una semplice comunicazione del committente e da una dichiarazione dell'impresa straniera appaltatrice; l'art. 1, comma 1184, L. n. 296/2006, che ha abrogato l'obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione dell'avvenuta assunzione dello straniero all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore; la L. 28 maggio 2007, n. 68, che ha dettato una nuova disciplina per l'ingresso ed il soggiorno di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. A tali interventi normativi si affiancano talune significative novità in tema di lavoro dei cittadini neocomunitari (in particolare, bulgari e rumeni). La materia non pare, tuttavia, destinata a trovare, in tempi brevi, un assestamento definitivo, essendo alla studio un disegno di legge delega (cd. Ferrero-Amato) di modifica del D.lgs. n. 286/1998, che prevede, tra l'altro, l'eliminazione del contratto di soggiorno e la reintroduzione di alcuni canali di ingresso degli stranieri in Italia (tramite sponsor, ecc.), a suo tempo aboliti dalla L. n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini).

Commercio e liberalizzazione - abstract in versione elettronica

104511
Cintioli, Fabio 1 occorrenze
  • 2008
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Responsabilità solidali negli appalti e subappalti dopo il D.L. n. 97/2008: una disciplina in continuo movimento - abstract in versione elettronica

107513
Imberti, Lucio 1 occorrenze
  • 2008
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Il governo di centrodestra, appena entrato in carica, ha approvato il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, con cui ha abrogato gran parte delle norme del "Decreto Bersani" riferite alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Lo studio qui proposto prende in esame tali interventi normativi e intende principalmente ricostruire il complesso quadro giuridico della tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori negli appalti e nei subappalti risultante da questo processo di stratificazione normativa.

Giudice amministrativo e giurisdizione per le sanzioni disciplinari irrogate agli autoferrotranvieri. Il commento - abstract in versione elettronica

107599
Lupoli, Marcello 1 occorrenze
  • 2008
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Pertanto, i giudici di Palazzo Spada non intendono affatto capovolgere il revirement operato nella materia de qua dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 13 gennaio 2005, n. 460, con la quale si è ritenuto che l'art. 58 del R.D. n. 148/1931 fosse da considerare implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regime di "contrattualizzazione" del pubblico impiego: i provvedimenti disciplinari adottati da un'impresa di trasporti in concessione nei confronti di un proprio dipendente sono, infatti, manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di un qualunque altro datore di lavoro privato, con l'effetto di riconoscere la cognizione del giudice ordinario. La pronuncia del Consiglio di Stato offre soprattutto l'occasione per una ricostruzione in termini normativi e giurisprudenziali della problematica relativa al periodo transitorio che ha accompagnato il passaggio del contenzioso del lavoro pubblico dalla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura - abstract in versione elettronica

109195
Consolo, Claudio 1 occorrenze
  • 2009
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.; il c.d. calendario del processo: la giusta collocazione dopo le tre memorie ex art. 183 c.p.c. di uno strumento dalla (forse esigua) rilevanza pratica; la testimonianza scritta (art. 257 bis): senso generale e questioni applicative minute 5. il procedimento sommario di cognizione idoneo al giudicato previsto dai nuovi artt. 702 bis, ter e quater e le differenze rispetto al modello dell'art. 19 rito societario (abrogato); la nuova disciplina della translatio iudicii (art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69): tra ambiguità nella formulazione (riassunzione, non riproposizione), problemi applicativi e proposte di riscrittura più efficiente; la prudente disciplina transitoria che connota una riforma volutamente (e lodevolmente) low profile.

Tutela del paesaggio e "Codice dell'ambiente" - abstract in versione elettronica

109583
Matteini Chiari, Sergio 1 occorrenze
  • 2009
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L'A. si pone, a tal punto, il problema di individuare le vie da percorrere per dare tutela al danno subito dalle componenti dell'"ambiente" rimaste estranee alla disciplina dettata dal decreto legislativo citato, ed in particolare dalla componente culturale, con riferimento alla tutela risarcitoria civile, già assicurata e disciplinata dall'art. 18 della legge n. 349 del 1986, espressamente abrogato, eccezion fatta per il suo quinto comma ed osserva che, se "anche prima della legge 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 c.c. apprestavano all'ambiente una tutela organica e piena", il venir meno di tale legge deve ritenersi non avere determinato deminutio di tutela. L'A., infine, esamina i "poteri" spettanti sul piano processuale al civis, titolare della posizione sostanziale (titolarità del "diritto diffuso" all'ambiente).

"Telefonini" e canone TV tra giurisprudenza e prassi - abstract in versione elettronica

110963
Scopacasa, Francesco 1 occorrenze
  • 2009
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La Commissione tributaria provinciale di Perugina ha affermato che non è più dovuta la tassa sulle concessioni governative per l'impiego dei comuni telefonini in quanto la relativa voce n. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641/1972 fa riferimento all'art. 318 del d.p.r. n. 156/1973, ormai abrogato dall'art. 218 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Da allora l'impiego del telefonino non sarebbe quindi più soggetto a "licenza". Sempre in materia di telefonini, si segnala inoltre la richiesta avanzata all'Agenzia delle entrate da un'Associazione di consumatori per conoscere se i "videocellulari" e numerosi altri strumenti tecnologici similari debbano considerarsi "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" soggetti al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del r.d. n. 246/1938 e del d.lg. luogotenenziale n. 458/1944. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 103/E del 2008, ha affermato che la definizione di tale tipologia di apparecchi esula dalla propria competenza e rientra invece in quella del Ministero delle comunicazioni.

Fedecommesso testamentario e istituti affini - abstract in versione elettronica

113493
Pacia, Romana 1 occorrenze
  • 2009
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Inoltre, il legislatore del 1975 ha abrogato l'art. 692, comma 4, del testo originario c.c. 1942, il quale dichiarava nulla ogni disposizione che proibisse all'erede di disporre dei beni ereditari per atto tra vivi o mortis causa: di qui, l'incertezza tra gli interpreti sulla validità del fedecommesso de residuo e, soprattutto, del divieto testamentario di alienare per atto tra vivi. Da ultimo, la prevalente ammissibilità, in termini generali, del trust interno a fini protettivi e la circostanza che il medesimo può costituirsi mediante testamento, rendono necessario il confronto con il fedecommesso, al fine di verificare la possibile coesistenza dei due istituti.

Verso la riforma della disciplina del credito al consumo - abstract in versione elettronica

113947
De Cristofaro, Giovanni 1 occorrenze
  • 2009
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Delineati sinteticamente i tratti caratterizzanti fondamentali della direttiva 2008/48/CE, concernente i contratti di credito dei consumatori (ha abrogato e sostituito la direttiva 87/102/CEE), il contributo individua le complesse delicate questioni che il legislatore italiano sarà chiamato ad affrontare e risolvere in sede e ai fini della sua attuazione. Il recepimento di tale direttiva - nonostante la natura "completa" dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali da essa perseguita - postula infatti il compimento di una vasta ed eterogenea serie di scelte, rimesse di fatto dagli organi comunitari alla discrezionalità dei legislatori nazionali. Proprio in questa prospettiva, viene evidenziata e criticata la lacunosità e l'inadeguatezza della formulazione dell'art. 33 della "Legge Comunitario 2008" che ha fissato i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per il recepimento della direttiva, criteri direttivi dei quali viene illustrato il contenuto e analizzata la portata in vista dell'ormai prossima predisposizione dei decreti legislativi attuativi.

Marchio d'impresa, indicazioni per l'origine della merce - abstract in versione elettronica

114137
Rocco, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2010
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L'art. 16 d.l. 135/2009 ha abrogato l'art. 17 l. 99/2009, mitigando sia la forma che le responsabilità aziendali in materia di origine delle merci. La l. 99/2009 prevedeva, accanto al marchio d'impresa, l'indicazione del Paese di origine su merci non originarie dell'Italia, ossia di merci lavorate all'estero in regime di traffico di perfezionamento passivo. Il d.l. 135/2009 appare meno drastico in quanto l'indicazione fallace dei marchi scatta se l'indicazione in etichetta induce il consumatore a ritenere una merce di origine italiana, che invece è stata prodotta all'estero. Inoltre il decreto vigente ripiega su sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro, oblabili con 20.000 euro. Resta l'approccio al codice penale per indicazioni false relative a prodotto interamente realizzato in Italia. Disciplina purtroppo ancora confusa nell'attesa di un regolamento comunitario, considerato che risulta rubricata una proposta della Commissione di regolamento del Consiglio (2005/29/CE), relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi.

Il c.d. decreto unificato sugli intermediari finanziari non bancari - abstract in versione elettronica

114435
Colavolpe, Alessandro 1 occorrenze
  • 2010
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Infine, il Regolamento ha abrogato, con l'art. 24, sette decreti emessi, tra il 1994 e il 2001, dall'allora Ministro del tesoro, successivamente modificati e integrati, eliminando così sovrapposizioni e incongruenze e rendendo più chiara, almeno nelle intenzioni, la disciplina.

Note in tema di responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria - abstract in versione elettronica

116273
Cherchi, Bruno 1 occorrenze
  • 2010
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Qualora non ritenga di chiedere il giudizio, totalmente ridisegnato rispetto a quanto previsto nel codice abrogato con applicazione dei principi di terzietà dell'organo di giudizio e di diritto alla difesa e con rinvio alle norme dettate dall'art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, il procuratore generale potrà disporre direttamente l'invio degli atti all'archivio. Numerosi i problemi che questa materia pone anche per la sovrapposizione che spesso le fattispecie disciplinari hanno con le violazioni rilevanti anche in sede penale e con gli ordinamenti interni delle diverse strutture da cui dipendono, al di fuori dell'attività di interesse, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Sempre punibile l'omessa dichiarazione di titolarità di diritti reali del richiedente il patrocinio a spese dello Stato - abstract in versione elettronica

117135
Giacona, Ignazio 1 occorrenze
  • 2010
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La soluzione accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione non può essere condivisa, in quanto il secondo comma dell'art. 5, l.n. 217 del 1990, che prevedeva l'obbligo di dichiarazione dei beni immobili e/o mobili registrati da parte del richiedente il patrocinio a spese dello Stato , è stato espressamente abrogato dall'art. 5, l.n. 134 del 2001 (il successivo t.u. sulle spese di giustizia del 2002 si è limitato a recepire la normativa in vigore). Di conseguenza, pretendere un comportamento non più richiesto dalla legge urta col principio di legalità, essendo l'esistenza di un obbligo giuridico requisito indispensabili dei reati omissivi. Peraltro, nell'ipotesi in cui i beni non indicati nell'istanza erano in realtà adeguati alle condizioni economiche di una persona con un reddito non superiore a quello richiesto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'omissione si presenta anche inoffensiva, dovendo essere individuati i beni protetti dall' art. 95 t.u. spese di giustizia, sia nella fede pubblica, sia nel patrimonio dello Stato, che non viene posto in pericolo qualora il giudice avrebbe in ogni caso accolto l'istanza.

Ricorso per Cassazione: vizi di violazione di legge e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Responsabilità del difensore e profili assicurativi - abstract in versione elettronica

120715
Chindemi, Domenico 1 occorrenze
  • 2010
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L'articolo è stato redatto prima dell'entrata in vigore della novella (legge n. 69 del 18 giugno 2009) che ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. che prevedeva la formulazione del quesito di diritto per ogni motivo di ricorso per Cassazione, introducendo il nuovo art. 360-bis c.p.c. che prescrive, tra le ipotesi di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il caso in cui il provvedimento impugnato abbia deciso "le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte". Viene esaminata la responsabilità del difensore a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione per insufficiente specificazione dei motivi o erronea o carente formulazione del quesito di diritto. Ci si sofferma sull'obbligo prima vigente di indicare nel ricorso per Cassazione i quesito di diritto relativi agli specifici motivi di impugnazione e le problematiche connesse. Vengono esaminati i vizi di insufficiente o contraddittoria motivazione e di violazione di legge denunciabili con ricorso per Cassazione e la distinzione rispetto al vizio di motivazione. Viene anche esaminato l'ambito di applicazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. limitato, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, all'esame e alla valutazione compiuti dal Giudice del merito sotto il profilo delle carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. L'attenzione si sposta sulla necessità di indicare, prima della modifica normativa di cui alla L. n. 69/2009, a pena di inammissibilità, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con disposizioni normative o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, dovendo la Cassazione adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione di legge.

L'affidamento condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio nell'analisi della Suprema Corte: effetti sostanziali e problematiche processuali - abstract in versione elettronica

120905
Astiggiano, Flavio 1 occorrenze
  • 2010
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Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la l. n. 54 del 2006 non ha abrogato neppure in parte l'art. 317 bis c.c., bensì lo ha riplasmato, innovandolo nel suo contenuto precettivo. Conseguentemente, la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio minore spetta al Tribunale minorile ex art. 38, 1° co. disp. att., c.c. E' ricorribile per Cassazione il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello, sezione per i minorenni, che si sia pronunciata in sede di reclamo, ex art. 317 bis c.c, su questioni relative all'affidamento dei figli di genitori non coniugati ed alle relative statuizioni economiche, ivi compresa la questione relativa all'assegnazione della casa familiare.

La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici - abstract in versione elettronica

122237
Tucci, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2011
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Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la "sana e robusta costituzione" come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, così come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. è stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi è una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.

Il numero dei consiglieri regionali tra giudice amministrativo e Corte costituzionale - abstract in versione elettronica

122347
Sterpa, Alessandro 1 occorrenze
  • 2011
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Nelle due Regioni il nuovo Statuto prevede una composizione fissa del Consiglio (70 membri), ma le rispettive leggi elettorali (redatte con la tecnica del "recepimento" delle norme statali) non hanno espressamente abrogato le previsioni della legge statale n. 108 del 1968 (come modificate dalla legge n. 43 del 1995) secondo le quali se un Presidente della Regione è eletto senza una adeguata maggioranza in Consiglio regionale si devono proclamare eletti ulteriori consiglieri della maggioranza superando così il numero dei membri del Consiglio determinato dallo Statuto. Diverse le decisioni dei due giudici amministrativi: il Tar Lazio ha deciso nel merito a favore della competenza esclusiva dello Statuto regionale nel definire il numero dei consiglieri, mentre il Tar Puglia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge regionale. La decisione della Corte costituzionale chiarirà definitivamente la questione.

Sui contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al Capo II Titolo VI TUB, novellato dal Titolo I del D.Lg. n. 141 del 2010 - abstract in versione elettronica

122473
Gorgoni, Marilena 1 occorrenze
  • 2011
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Nelle pagine che seguono l'attenzione è incentrata su uno dei cinque titoli di cui si compone il d.lg. n. 141 del 2010, il I, che ha sostituito il Capo II del Titolo VI Tub, abrogato gli artt. 40-42 cod. consumo, reso più moderne le regole sui contratti di finanziamento al consumo e tentato di innalzare la tutela dei consumatori, mettendoli nella condizione, soprattutto attraverso l'intensificazione di obblighi informativi pre e post contractum, di fare scelte più razionali, delle quali, in ultima analisi, beneficerà anche (o soprattutto) il mercato.

Vendita di cosa futura da costruire e appalto - abstract in versione elettronica

125223
Bottarelli, Davide 1 occorrenze
  • 2011
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., l. n. 771 del 1941, successivamente abrogato dall'art. 2, 1° co., d.l. n. 200 del 2008. Il criterio soggettivo trova un sicuro appoggio nel necessario rispetto della volontà negoziale, rettamente interpretata secondo i criteri stabiliti dall'art. 1362 c.c., che impone di non limitarsi al dato letterale ma di indagare l'intento dei contraenti. Il criterio dell'ordinaria produzione è sostenuto da un lungo e consolidato orientamento giurisprudenziale, ma sembrerebbe oggi sfornito di possibili riferimenti normativi.

Il foro erariale ed il rito da seguire in appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative - abstract in versione elettronica

130133
Amendolagine, Vito 1 occorrenze
  • 2012
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Le controversie che prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limite di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. e del d.lg. n. 51 del 1998, art. 244, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. e r.d. n. 1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità in parte qua il r.d. n. 1611 del 1933, art. 7, che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore. Ciò però non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su quest'ultima. Pertanto, si deve ritenere che l'esenzione dal foro erariale per le cause di opposizione a sanzioni amministrative deriva dall'essere stabilita la competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per un'esigenza di "prossimità" rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture, dovendosi ritenere che l'esenzione suddetta non sia venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative, a differenza che per gli altri giudizi già di competenza del pretore e ora del giudice di pace o del tribunale. Conseguentemente l'esenzione suddetta non è venuta meno per le sanzioni amministrative, con la precisazione che la stessa si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz'altro essere estesa anche all'appello. I due commi dell'art. 7 innanzi citato sono infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti menzionati nell'altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, esenti dalla regola del foro erariale. Poiché il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui trattasi senza null'altro disporre, ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale.

Il risultato referendario e l'attuale disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dal d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, conv. con legge 14 settembre 2011, n. 148 - abstract in versione elettronica

131085
Antonelli, Valentina 1 occorrenze
  • 2012
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Il recente decreto del 13 agosto e la legge del 14 settembre hanno introdotto una serie di regole che riflettono i principi fondamentali del regolamento abrogato, cambiando solo la soglia massima di utilizzo dell'istituto dell'in house. Infatti un elemento nuovo è costituito dal fatto che la soglia sotto la quale è possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali passa da 200.000,00 a 900.000,00 euro (quale valore annuo del servizio pubblico). La nuova normativa ripropone infatti, con non molte modifiche, le precedenti disposizioni abrogate dal referendum, ma sottrae dal suo ambito di applicazione il servizio idrico integrato (in conformità con la volontà dei cittadini). Infatti l'architettura di base della disciplina dei servizi pubblici economici non è cambiata in modo significativo, poiché i principi fondamentali del processo di liberalizzazione è di fatto riproposta, con l'unica modifica relativa all'innalzamento della soglia richiamata.

Falsità nelle relazioni delle società di revisione: esclusa la responsabilità da reato dell'ente - abstract in versione elettronica

131101
Bozheku, Ersi 1 occorrenze
  • 2012
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A dieci anni di distanza dall'entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.lg. n. 231 del 2001, la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite - chiamata per la prima volta a decidere in tema di responsabilità da reato dell'ente nelle ipotesi in cui il reato presupposto espressamente previsto nel novero dei reati ex n. 231 del 2001 sia abrogato e successivamente riscritto da altre disposizioni del decreto legislativo di abrogazione - ha osservato che il rinvio formale ad un illecito penale cui fanno riferimento le norme previste negli artt. 24 e ss. del D.lg. 231 del 2001, deve intendersi quale rinvio fisso, nel senso che occorre far riferimento alle norme incriminatici espressamente richiamate e non al loro contenuto (rintracciabile anche in altre disposizioni di legge) e ciò in quanto anche in tema di responsabilità da reato degli enti vige il principio di tassatività il quale preclude all'interprete l'individuazione discrezionale di aree di applicazione del D.lg. n. 231 del 2001. Più esattamente, il rinvio formale cui fa riferimento la norma inserita nel D.lg. n. 231 del 2001 deve intendersi tassativo ed operante solo con riferimento alle fattispecie ivi determinate e non può essere in alcun modo arricchito, se non dal legislatore. Pertanto, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, l'art. 174-bis TUF (confluito nell'art. 27 D.lg. n. 39 del 2010) - evocato dal P.M. quale reato presupposto per affermare la responsabilità della società imputata poiché avente lo stesso contenuto dell'abrogato art. 2624 c.c. espressamente richiamato dall'art. 25-ter D.lg. n. 231 del 2001 - sia del tutto estraneo al novero dei reati di cui al D.lg. 231 del 2001: secondo le Sezioni Unite il richiamo a tale norma (art. 174-bis TUF) è privo di sostegno giuridico, dal momento che si tratta di una disposizione che non ha mai fatto parte del quadro normativo di cui al D.lg. 231 del 2001.

La "never ending story" dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra aspirazioni concorrenziali ed esigenze sociali: linee di tendenza e problematiche aperte alla luce del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 - abstract in versione elettronica

131977
Furno, Erik 1 occorrenze
  • 2012
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I compensi professionali forensi dopo il decreto sulle liberalizzazioni - abstract in versione elettronica

134537
Scarselli, Giuliano 1 occorrenze
  • 2012
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Il sistema di tariffe "ordinistico" viene abrogato; il compenso per le prestazioni professionali è stabilito liberamente tra avvocato e cliente; la liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia; la misura del compenso deve essere in ogni caso previamente resa nota dall'avvocato al cliente con un preventivo di massima; la durata del tirocinio per l'accesso alla professione non può essere superiore a diciotto mesi e i primi sei possono coincidere con il periodo finale di studi universitari. Queste le novità che lo scritto affronta e commenta. Nelle conclusioni l'A. ritiene che si tratti di una riforma più di facciata che di sostanza, atteso che molte delle prescrizioni di cui all'art. 9 erano già contenute in precedenti leggi dello Stato e nello stesso codice deontologico forense, e si augura che presto possa essere approvata la riforma della professione forense, poiché anche in questa materia, come in altre, la professione di avvocato sembra necessitare di una disciplina separata rispetto a quella delle altre professioni, cosa che in questo caso non è avvenuta.

Il punto aggiornato sull'incoerenza della disciplina del sindaco unico - abstract in versione elettronica

135351
Bernardi, Daniele 1 occorrenze
  • 2012
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Il lavoro è volutamente aggiornato al d.l. 5/2012, senza tenere conto della successiva legge di conversione che ha abrogato la disciplina introdotta nei provvedimenti precedenti riguardanti le Società per azioni perché, nei primi tre paragrafi, sono contenute argomentazioni tecniche che hanno rilevanza anche per le successive parti che interessano le società a responsabilità limitata. Sono affrontati e commentati nel lavoro tutti i documenti interpretativi e delle associazioni di categoria succedutisi sino al febbraio 2012. Le tesi sostenute sono in chiave sia di incoerenza sostanziale della nuova disciplina sulla vigilanza nelle S.r.l. sia sulla necessità per il Legislatore di tornare su questi temi di rilevanza sistemica con provvedimenti di riforma più meditati per evitare squilibri nella vigilanza e controllo societario che potrebbero rivelarsi più dannosi degli apparenti benefici derivanti da un sistema semplificato che ha il solo obiettivo dichiarato di una riduzione degli oneri e delle ridondanze amministrative delle imprese.

Il servizio idrico integrato e il regime giuridico delle reti - abstract in versione elettronica

135979
Altieri, Andrea Maria 1 occorrenze
  • 2012
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Infatti, la riforma dei servizi pubblici locali introdotta dall'art. 23-bis della l. n. 133/2008, ribadendo la proprietà pubblica delle reti, ha abrogato tacitamente l'art. 113, c. 13 del Testo unico degli enti locali che prevedeva la possibilità di istituire società delle reti di proprietà degli enti locali. In questo modo, però, viene meno un importante strumento che avrebbe potuto facilitare il finanziamento degli interventi per il miglioramento delle reti e della qualità del servizio idrico integrato.

Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri - abstract in versione elettronica

138019
Vaccari, Massimo 1 occorrenze
  • 2013
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La decisione del giudice varesino è condivisibile nella parte in cui afferma che le norme di diritto sostanziale contenute nella c.d. riforma parametri hanno tacitamente abrogato sia l'art. 2233 comma 1, c.c. che l'art. 636 c.p.c. (così dovendosi correttamente intendere il richiamo all'art. 634 c.p.c. che si legge nel provvedimento). Non persuade invece laddove considera le nuove disposizioni applicabili anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale conclusi o in corso al momento della loro entrata in vigore, trascurando di esaminare la questione della loro efficacia temporale. Non convincono nemmeno altri due passaggi del decreto: l'equiparazione del preventivo scritto al contratto che fissi per iscritto l'entità del compenso spettante al professionista, quale prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c., e l'affermazione generale secondo cui il contratto scritto può costituire di per sé prova scritta del credito ingiunto.

La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet matrimonio non consummato" nel m.p. "Quaerit semper" - abstract in versione elettronica

140879
Llobell, Joaquin 1 occorrenze
  • 2013
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Il QS ha abrogato gli artt. 67 e 68 della cost. ap. "Pastor bonus" [PB] e con il contenuto dei medesimi ha aggiunto due nuovi paragrafi all'art. 126 della PB. In tale modo è stata trasferita all'UARR la competenza della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) sui matrimoni non consumati, benché non siano "rati" (sacramentali), e sulla nullità della sacra ordinazione. Tuttavia, la CCDDS è rimasta con diverse competenze di procedure matrimoniali: cause di separazione dei coniugi, di morte presunta, ecc. L'A. propone che lo scioglimento del matrimonio non consumato sia sussidiario alla dichiarazione di nullità del matrimonio, come avviene presso la Rota Romana.

Il nuovo sistema dei parametri forensi: perché, quando, come - abstract in versione elettronica

141999
Vaccari, Massimo 1 occorrenze
  • 2013
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Il regolamento costituisce, infatti, attuazione dell'art. 9 del testo normativo succitato che, al comma 1, aveva abrogato le tariffe professionali con decorrenza dal 25 gennaio 2012. Queste fonti, con riguardo al professionista forense, non si limitano a definire nuove modalità di determinazione del compenso spettante per l'attività svolta ma, a differenza delle altre professioni regolamentate, individuano direttamente o indirettamente, in alcuni casi recependoli dalla elaborazione giurisprudenziale o da precedenti disposizioni normative, una serie di obblighi di comportamento nei confronti del cliente piuttosto rilevanti. Alle nuove norme, pertanto, ben può attribuirsi la portata di una vera e propria mini-riforma della professione forense e in queste pagine se ne delineeranno i tratti salienti e se ne proporrà un inquadramento sistematico, con particolare riguardo ai riflessi di essa sulla professione di avvocato civilista.

Dalla co-mediazione alla collaborazione: il ruolo dei co-mediatori nella mediazione civile e commerciale - abstract in versione elettronica

142889
Francese, Maria Francesca; Milone, Nadia 1 occorrenze
  • 2013
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I casi di studio sono stati raccolti nella vigenza dell'ormai abrogato art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (la c.d. mediazione obbligatoria) e nel periodo immediatamente successivo. A fini espositivi, onde contestualizzare la ricerca, dare contezza delle situazioni concrete in cui è stata svolta e suggerire alcuni spunti di immediata applicazione delle tecniche utilizzate e delle riflessioni svolte, nella seconda parte del contributo si è scelto di illustrare nel dettaglio due soli casi che, per le loro caratteristiche, potrebbero presentarsi in mediazione anche alla luce della sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale. È infatti in corso presso il Tribunale di Milano un progetto pilota di mediazione demandata dal Giudice nel quale è affidata al singolo magistrato la valutazione circa l'opportunità di inviare le parti in mediazione.

La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un "restyling?" - abstract in versione elettronica

143755
Cantone, Raffaele 1 occorrenze
  • 2013
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Inoltre, viene particolarmente criticata l'espunzione da parte del medesimo d.lgs n. 218, dalle norme da abrogare dell'art. 1-septies del d.l. n. 629 del 1982 che rischia di far rientrare dalla finestra il finalmente abrogato sistema delle certificazioni c.d. atipiche.

Atti politici, Stato di diritto, strumenti di verifica della giurisdizione - abstract in versione elettronica

146251
Messineo, Donato 1 occorrenze
  • 2014
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La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti - abstract in versione elettronica

146959
Gamberini, Gabriele; Venturi, Davide 1 occorrenze
  • 2014
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L'analisi tenta poi di chiarire il rapporto tra i due regimi di solidarietà per comprendere se sono entrambi vigenti o se il meccanismo previsto dall'art. 8 del d.l. n. 138/2011 sia da considerare ormai tacitamente abrogato. Per ragioni di completezza è stata inoltre svolta una ricognizione di tutti i regimi di responsabilità solidale inerenti gli aspetti lavoristici attualmente vigenti nell'ordinamento italiano.

Entrato in vigore il codice doganale dell'Unione europea - abstract in versione elettronica

148883
Cerioni, Fabrizio 1 occorrenze
  • 2014
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Per evitare problemi di diritto intertemporale, il nuovo codice ha abrogato espressamente quello aggiornato del 2008, mentre ha rinviato l'abrogazione del vecchio codice doganale del 1992 alla data in cui diverrà applicabile il nuovo codice doganale dell'Unione, cioè, al 1 maggio 2016.

L'ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera apposizione del termine - abstract in versione elettronica

150543
Gragnoli, Enrico 1 occorrenze
  • 2014
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Sebbene il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 non si stato abrogato, deve ritenersi che lo stesso rappresenti una sorta di vestigia del passato perché il cambiamento portato allo stesso articolo 1 fa perdere il senso di una effettiva priorità sistematica del contratto a tempo indeterminato. La nuova disciplina rappresenta un sicuro arretramento non solo per la protezione dei prestatori di lavoro, quanto, soprattutto, per il ritorno a una logica di libera stipulazione del contratto, con la connessa, estrema accentuazione del potere negoziale del datore di lavoro, in grado di condizionare le scelte del potenziale dipendente e di metterlo in una condizione di rilevante soggezione psicologica e organizzativa. Peraltro allo scadere dei 36 mesi non vi è una ragione plausibile per cui il datore di lavoro dovrebbe rinunciare a tale potere e trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato invece che ricorrere a un altro contratto di lavoro a tempo determinato con relative proroghe con un altro candidato.

Sulla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza a margine dell'Adunanza plenaria n. 5/2015 - abstract in versione elettronica

160071
Coletta, Marco 1 occorrenze
  • 2016
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È noto, a riguardo, il tradizionale orientamento della giurisprudenza antecedente al codice, la quale, ai sensi dell'ormai abrogato art. 26 comma 2 l. 1034/1971, non dubitava della necessità di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso nel caso di ritenuta fondatezza del vizio-motivo di incompetenza, dovendo quest'ultimo essere in ogni caso esaminato con priorità. L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in una con il consolidarsi del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ha tuttavia condotto parte della dottrina e della giurisprudenza a rimeditare la tesi tradizionale, anche in ragione della mancata riproduzione dell'art. 26 comma 2 l. 1034/1971, all'interno del dettato codicistico. È in questo quadro che si inserisce la sentenza dell'adunanza plenaria n. 5/2015 ivi in commento, la quale, chiamata a ricondurre ad unità i due contrapposti orientamenti, porta a soluzione la questione in esame attraverso un'eminente opera di bilanciamento dei principi generali che informano il processo amministrativo e conferma, da ultimo, la bontà della tesi tradizionale, ritenendo che, a tutt'oggi, il provvedimento viziato da incompetenza debba essere in ogni caso annullato con remissione dell'affare all'autorità competente, senza che il giudice possa estendere il proprio sindacato alle ulteriori censure sviluppate dalla parte ricorrente.

L'applicazione del "regime CFC" e l'utilizzo del credito per le imposte estere in UNICO SC 2016 - abstract in versione elettronica

167381
Committeri, Gian Marco; Ribacchi, Emiliano 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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A decorrere dal 2015 il regime delle collegate estere è stato abrogato e di conseguenza in UNICO SC 2016 è stata eliminata la relativa Sezione; inoltre nel quadro FC andrà monitorata l'ipotesi della mancata presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo (divenuto oramai facoltativo) o il caso in cui sia stata presentata ma non sia stata ottenuta risposta favorevole. Con riferimento al "foreign tax credit" è stata finalmente eliminata la penalizzazione nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni in CFC, cui ora spetta il credito per le imposte estere sia sugli utili percepiti che sulle plusvalenze realizzate. Resta da chiarire se per chi si avvale del regime "Patent Box" le (eventuali) imposte pagate all'estero rilevano comunque in misura piena.

Costi "black list" oggi, i cambi di prospettiva di giudici e legislatore - abstract in versione elettronica

168395
Tomassini, Antonio; Casali, Aurelia 1 occorrenze
  • 2016
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  • diritto
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La Suprema Corte cita anche la Legge di stabilità 2016, che ha oggi abrogato il regime di indeducibilità, equiparando i costi "black list" a tutti gli altri costi, sostenendo la irretroattività della Legge di stabilità per espresso disposto normativo. Invero, sembra che la soppressione del regime comporti, se non il venir meno retroattivo "in toto" del regime, quanto meno l'impossibilità di applicazione di qualsivoglia sanzione (salvi ovviamente i procedimenti definiti), con la conseguenza che dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata, per tali fattispecie, non solo la sanzione di infedele dichiarazione, ma anche la citata sanzione del 10%, stranamente non espressamente soppressa dalla Legge di stabilità.