Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abrogata

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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

44288
Stato 1 occorrenze

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

Il controverso tema delle modifiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite - abstract in versione elettronica

107109
Gargani, Alberto 1 occorrenze
  • 2008
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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"modifiche mediate" della fattispecie incriminatrice, ossia i casi in cui sia modificata o abrogata una disposizione qualificatrice di un elemento normativo della norma penale; e in particolare se esso rientri o meno nella dinamica applicativa dell'art. 2 c.p. Viene evidenziato come nella materia "de qua", sia in dottrina sia in giurisprudenza, si riscontrano opinioni eterogenee, che alimentano un dibattito irto di discordanze e di discrasie, le quali attendono ancora di essere "composte", attraverso un criterio certo e razionale, in grado di essere validamente utilizzato in fase applicativa. Si prende poi in considerazione il recente intervento delle Sezioni Unite "Magera", in ordine alla riconducibilità delle modifiche mediate in materia di immigrazione clandestina al fenomeno della successione di leggi penali. In proposito, si sottolineano gli aspetti di continuità con la precedente decisione a Sezioni unite "Giordano", dall'altra parte come la soluzione delle Sezioni Unite, riguardo all'adesione della Romania all'UE, sia stata fortemente condizionata da implicazioni di carattere pratico e politico-criminale. Si afferma comunque che, al di là dei delicati fattori contestuali, i criteri ermeneutici utilizzati nella sentenza in esame non sembrano tuttavia garantire esiti applicativi sufficientemente uniformi, certi ed appaganti. Resta la difficoltà di fissare con sufficiente sicurezza l'ambito della successione, a causa del ricorso a parametri di tipo valutativo che si prestano ad esiti ermeneutici "polivalenti": primo fra tutti quello basato sulla rigida contrapposizione tra fatto e norma, in cui il primo termine risulta "cristallizzato" in un significato definitivo, insensibile ad ogni mutamento successivo.

L'interpretazione sistematica della Cassazione sul contratto a termine e la reazione caotica del legislatore. Il commento - abstract in versione elettronica

107589
De Michele, Vincenzo 1 occorrenze
  • 2008
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Il sistema di tutela sostanziale e giudiziale dei lavoratori a termine sembra ripristinato senza soluzione di continuità rispetto alla abrogata legge n. 230/1962. Non è così. Il legislatore, dapprima con il D.L. 112/2008 poi in sede di conversione del decreto legge, stravolge la disciplina del contratto a tempo determinato proponendo regole in aperto e diretto contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte. E' la liberalizzazione traumatica dei contratti a termine? Sicuramente è il caos normativo ed interpretativo, con la necessità dell'interprete di svalutare la funzione legislativa pur di ridare dignità e razionalità al sistema, ricorrendo alla disapplicazione (o non applicazione) giudiziaria delle nuove regole in contrasto con la normativa comunitaria e con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Nessuna responsabilità oggettiva in capo al proprietario "incolpevole" per l'abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà - abstract in versione elettronica

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Baiona, Stefania 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Premesso brevemente il quadro normativo di riferimento, anche attraverso il raffronto tra la disciplina vigente e quella abrogata, il commento analizza la pronuncia con cui i Giudici di Palazzo Spada - mediante un'attenta ricostruzione esegetica della normativa, finalizzata a chiarire l'intento del legislatore - negano la possibilità di configurare una responsabilità di tipo oggettivo in capo al proprietario del fondo, sulla base della mera titolarità del diritto. Si osserva, infatti, come la responsabilità del proprietario, o comunque del soggetto che ha la disponibilità materiale del terreno, non possa sorgere da un'obbligazione propter rem, legata alla sua qualità di proprietario, ma debba basarsi necessariamente sull'accertamento dell'elemento soggettivo della fattispecie, la cui sussistenza va dimostrata dall'Amministrazione procedente sulla base di un'accurata istruttoria. Come si avrà modo di sottolineare, il legislatore ha voluto seguire tale impostazione in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga", posto alla base non solo della normativa in tema di rifiuti, ma più in generale dell'intera disciplina in materia di tutela ambientale, salva la previsione di deroghe eccezionali, opportunamente individuate e confinate entro limiti ben precisi. Al contrario, nonostante l'orientamento prevalente della giurisprudenza neghi la configurabilità di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, troppo frequentemente le amministrazioni locali rivolgono l'ordine di sgombero indiscriminatamente al proprietario del fondo, quando non sia possibile identificare l'autore materiale dell'illecito, laddove sarebbe invece necessario condurre un'adeguata indagine sulla sussistenza di elementi validi a fungere da parametri per accertare il dolo o quantomeno la colpa del proprietario, il quale altrimenti viene di fatto onerato ingiustamente degli obblighi di sgombero e smaltimento dei rifiuti che ignoti hanno abbandonato sul suo terreno.

Evoluzione e combinazione di imposizione reddituale e patrimoniale sugli immobili - Alcune osservazioni sulla loro coerenza e legittimità costituzionale - abstract in versione elettronica

140051
Corrado Oliva, Caterina 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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"sostituisce" l'irpef per gli immobili non locati, ché anzi è tale ultima disciplina che dovrebbe, semplicemente e chiaramente, essere abrogata. Così come è poco sensato continuare a "tentennare" per una riforma del catasto in senso patrimoniale, per timore di un aumento dell'imposizione, dato che il catasto, in realtà, ha calcolato le attuali rendite catastali proprio partendo dal valore patrimoniale degli immobili alla fine degli anni '80. Occorre poi considerare che la rendita catastale è ormai del tutto inutile per la imposizione reddituale, per effetto dell'introduzione dell'I.m.u., e quindi rilevare che una riforma nettamente in senso patrimoniale permetterebbe di non applicare gli odiosi moltiplicatori, che aumentano esponenzialmente le sperequazioni, con metodo di dubbia costituzionalità, e di ridurre se mai le aliquote. Anzi, un correttivo della misura dell'imposizione patrimoni aie sugli immobili appare doveroso, nel confronto con quella del patrimonio mobiliare, confronto che evidenzia una disomogeneità ed una disparità di trattamento marcata (la prima è dieci volte tanto la seconda), lesiva del principio di eguaglianza e di capacità contributiva; né più soccorre, a giustificare le differenze ed evitare i dubbi di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la c.d. teoria del beneficio, già inidonea per l'I.c.i. [imposta comunale sugli immobili], dato che l'I.m.u., rispetto alla previgente imposta, ha eliminato ogni connessione con la ripartizione dei servizi indivisibili locali. Ancora sul piano della determinazione della base imponibile, si segnalano alcune perplessità, sul piano dei vincoli costituzionali, in relazione alla determinazione del reddito effettivo per gli immobili locati, con una deduzione irrisoria del 5 per cento, presumibilmente attribuibile alle spese e senza possibilità di prova contraria. Sempre sul piano della base imponibile, e sempre con riguardo ai vincoli costituzionali, saranno esaminati anche i delicati problemi della indeducibilità dell'I.m.u. dall'irpef nonché della imposizione al lordo del patrimonio immobiliare da parte dell'I.m.u. Le conclusioni saranno positive e propositive, dato che siamo - parrebbe - alle porte di una riforma sulla fiscalità immobiliare, con l'auspicio che siano valorizzati gli estemporanei interventi dell'I.m.u. e soprattutto sia colta l'opportunità di un ripensamento dell'intera materia nell'ottica del necessario, e non più prorogabile o accantonabile, allineamento ai valori della Carta costituzionale.

Arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p.: l'evasione non comporta l'automatica revoca della misura - abstract in versione elettronica

165887
Di Lernia, Saverio 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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E tale contiguità tra gli approdi interpretativi sviluppati e la disciplina successivamente introdotta ha consentito alla Corte di cassazione, nella sentenza in commento, di pervenire ad un'equilibrata soluzione del caso sottoposto, nonostante, come si chiarirà successivamente, abbia erroneamente fondato il proprio ragionamento giuridico su una normativa ormai abrogata. La seguente trattazione si propone di esaminare il rapporto di rinvio esistente tra le menzionate disposizioni, nonché taluni emergenti aspetti di criticità delle stesse, attraverso una essenziale definizione dei traguardi interpretativi che ne hanno segnato l'evoluzione.