Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.
A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
L'indennità di esproprio viola la CEDU? Per la Cassazione è questione di legittimità costituzionale ex artt. 111 e 117 Cost
L'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta ai fini di riciclaggio non vìola il diritto ad un equo processo
Viola la CEDU conservare in un database informazioni relative a soggetti i cui procedimenti penali non abbiano trovato sviluppo
San Remo, 21 novembre. VIOLA fa sapere alla sola persona dalla quale è conosciuta, ch' ella aspetta inutil- mente da otto giorni.
San Remo, 25 dicembre. Godeteveli. Parto domani. È inutile dirvi dove andrò; poichè è inutile che mi scriviate. Addio. VIOLA.
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Il cattivo odore prodotto dagli sparagi si può convertire in grato olezzo di viola-mammola, versando nel vaso da notte alcune goccie di trementina.
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Ecco le vesti in viola che vanno nel basso a tramutarsi in rosa fra rami e fiori e a stormi di grigi passeri volanti!, –
EH, NO! PER RINGRAZIARMI, I PAPEROIDI MI HANNO RIVELATO CHE NELLA NEBULOSA VIOLA VIVE UN MOSTRO CHE SI NUTRE DI ORO!
Io certo non farò una proposta per estendere a tutta Italia una legge che viola il principio di proprietà, facendo ricadere sui soli proprietari dei
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