Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo è punito con la morte.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il
Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola il divieto di transito è punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque circola senza avere con sé l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.
Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.
Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.