Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: punito

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Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

17378
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

19821
Regno d'Italia 8 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo è punito con la morte.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50398
Stato 31 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola il divieto di transito è punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque circola senza avere con sé l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.

Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.

61394
Regno d'Italia 2 occorrenze
  • 1940
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Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

62199
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1941
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E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

74048
Regno d'Italia 3 occorrenze
  • 1931
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Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

79233
Regno d'Italia 4 occorrenze
  • 1941
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Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.