1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del
Territorialità dell'imposta
Determinazione dell'imposta
Riscossione dell'imposta
3. Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate all'imposta o maggiore imposta questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la
Oggetto dell'imposta
Determinazione dell'imposta
Riduzioni dell'imposta
Responsabile d'imposta
Presupposto dell'imposta
Aliquota dell'imposta
Presupposto dell'imposta
Commisurazione dell'imposta
Aliquote dell'imposta
Chi omette di dichiarare nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 57 le variazioni in aumento ai fini dell'imposta sul reddito dominicale dei
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti
Esenzioni dall'imposta
Territorialità dell'imposta
Presupposto dell'imposta
Esclusioni dall'imposta
Aliquota dell'imposta
Oggetto dell'imposta
Presupposto dell'imposta
Territorialità dell'imposta
Determinazione dell'imposta
Presupposto dell'imposta
Aliquota dell'imposta
Decorrenza dell'imposta
Sostituto d'imposta
Applicazione dell'imposta
Territorialità dell'imposta
Aliquote dell'imposta
Oggetto dell'imposta
Liquidazione dell'imposta
Riscossione dell'imposta
Applicazione dell'imposta
prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
Aliquota dell'imposta
Presupposto dell'imposta
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
Presupposto dell'imposta
Determinazione dell'imposta
Presupposto dell'imposta
Aliquota dell'imposta
Presupposto e soggetti passivi di imposta nella trascrizione con riserva di efficacia di cui all'art. 2688 del codice civile nel quadro dell'imposta
La legge n. 161/2014 (cd. legge "europea 2013-bis") ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF [Imposta sui redditi delle persone fisiche]/IRES [imposta sul reddito delle società], dell'IRAP [Imposta regionale sulle
ricchezza mobile, dacchè le medesime si consideravano piuttosto e dovevano considerarsi avere il carattere d'imposta personale, anzichè d'imposta
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L'onorevole Zanardelli ha detto che vi ha in Lombardia per i boschi una legge d'imposta evidentemente prediale, la quale fu riconosciuta dalla
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