per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di
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dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione.
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nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.
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Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g
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riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14
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spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « Bolletta di cauzione per merci nazionali ». La cauzione da prestare per
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accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o
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al cabotaggio stradale; c) l'incremento delle attività di prevenzione e di educazione stradale.
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trasportare passeggeri tra Stati europei, nonché di compiere le relative attività di cabotaggio. La dir. 2007/58/Ce, tuttavia, accorda ai Paesi membri
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