All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le «strade vicinali» sono assimilate alle strade comunali.
All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».
L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purché con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico.
La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.
La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita a' termini dell'articolo 29, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati.
Ma si preoccupa anche di estrinsecare un procedimento di scritture economiche estremamente semplificate per gli enti con popolazione inferiore a 3000 abitanti che non volessero rinviare al prossimo anno la rilevazione della gestione economica, pur non avendo ancora avviato alcuna contabilità e/o scritture di tipo economico.
Gli infanticidi appaiono uniformemente distribuiti in tutta la penisola, con una leggera prevalenza nell'Italia settentrionale, e vengono commessi maggiormente (75%) in centri medio-piccoli, con meno di cinquantamila abitanti.
Il presente lavoro espone i risultati di una ricerca empirica condotta sui rendiconti di un campione casuale stratificato di 30 Enti locali italiani con popolazione superiore ai 40.000 abitanti. I risultati non sono incoraggianti: i documenti di sintesi della contabilità economico-patrimoniale presentano numerosi tassi di errori formali, voci dubbie per la loro frequente omissione o la loro inattesa rilevanza, e si caratterizzano per un basso tasso di disclosure. La ricerca evidenzia che l'introduzione della contabilità economica pone sicuramente problemi di carattere tecnico-pratico, ma la questione di fondo da affrontare riguarda l'impostazione concettuale della riforma dell'ordinamento contabile degli Enti locali. Finché i processi decisionali e i controlli esterni sono completamente legati alla contabilità finanziaria, mentre alla contabilità economica viene riservato un ruolo secondario, l'intervento sui soli aspetti tecnici e operativi non può che produrre effetti marginali.
Afferma, cioè, che l'agricoltura è in grado di fornire gli alimenti per tutti gli abitanti del Pianeta, purché si vincano gli egoismi di alcune nazioni, e nelle previsioni lo sarà anche quando nel 2030 gli abitanti saranno 8,27 miliardi.
Le nuove regole per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006 interessano anche gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Gli enti dovranno altresì osservare il limite dell'acquisto di beni immobili per non incorrere in gravose sanzioni. L'autore evidenzia come il livello degli investimenti operati dagli enti locali abbia influito sullo stock di debito pubblico dello Stato.
L'articolo presenta i risultati di un'indagine condotta sugli enti locali con popolazione superiore a 40.000 abitanti al fine di accertare l'effettivo stato di implementazione della riforma del sistema contabile. La contabilità economico-patrimoniale non ha 'attecchito' negli enti locali italiani. La contabilità finanziaria riveste tutt'oggi un ruolo predominante, mentre l'utilizzo della contabilità economica è ancora marginale e la contabilità analitica è prevalentemente a base finanziaria. Gli operatori del settore non percepiscono l'utilità della contabilità economico-patrimoniale così come introdotta nell'attuale ordinamento e la coesistenza delle due basi contabili non è vista soluzione soddisfacente.
Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, del comma 732 dell'art. 1 della l. 296/2006, sono da subito sorti dubbi sull'immediata applicazione della norma che dispone il revisore unico nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, poi chiariti dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei conti, nel senso che la disposizione troverà applicazione alla naturale scadenza del mandato.
Confermati legittimazione e interesse degli abitanti dei quartieri vicini. In base alla l.r. n. 12/2005 la Giunta Comunale è competente per l'approvazione del PII anche in assenza di PGT e gli standards possono essere monetizzati anche per esigenze di cassa del Comune.
Il d.l. n. 78/2010 imprime una forte accelerazione nella direzione della gestione associata dei servizi a tutti i comuni fino a 5000 abitanti. Di fatto, il 70% dei comuni dovrà scegliere la strada della convenzione o dell'unione dei comuni. Strumenti comunque "federalisti" che non comprimono l'autonomia politica delle singole comunità, che mantengono i propri organi elettivi, ma consentono economie di scala, sinergie organizzative e uniformità amministrativa del territorio.
La Provincia di Trieste (popolazione attuale circa 240.000 abitanti) è stata identificata come un'area ad alta incidenza di mesotelioma maligno. Gli studi di casistiche ospedaliere di mesotelioma pleurico sono iniziate a Trieste negli anni '60 del secolo scorso. Tali studi hanno consentito di delineare le caratteristiche del tumore come neoplasia tipica del sesso maschile con una maggior prevalenza tra 60 e 80 anni. La grande maggioranza dei pazienti aveva lavorato nei cantieri navali. Un'esposizione all'asbesto fu riconosciuta sulla base dei dati professionali e dei reperti autoptici (presenza di placche pleuriche, presenza di corpi dell'asbesto nel tessuto polmonare) in oltre il 90% dei casi. I periodi di latenza (intervalli di tempo tra prima esposizione e comparsa del tumore) erano superiori ai 40 anni in quasi l'80% dei casi. I dati da mortalità da tumore pleurico in Italia indicano la Provincia di Trieste tra quelle con i tassi più elevati. I dati di incidenza del mesotelioma maligno nella Regioni Friuli Venezia Giulia mostrano tassi elevati nelle due Province di Trieste e di Gorizia anche per il biennio 2004-2005.
La decisione del Consiglio di Stato del maggio 2009, con la quale è stato cancellato dalla programmazione dei pubblici esercizi il contingente numerico - ovvero il criterio del numero massimo di autorizzazioni concedibili per nuove aperture - ha attirato l'attenzione di molti operatori del settore, ormai abituati ad adottare, a fini programmatori, il concetto di saturazione legato al rapporto esercizi-territorio oppure esercizi-abitanti, che comporta, pur sempre, una visione statica del mercato, legata alla riserva, ad ogni operatore, di quote predefinite o predefinibili del mercato stesso. Molti ci hanno chiesto come operare per programmare il settore, avendo sempre seguito, in passato, il criterio del numero o contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili nelle singole zone del territorio comunale. Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di dare una risposta al quesito, suggerendo un aggancio funzionale della programmazione dei pubblici esercizi a quella urbanistica.
La manovra non introduce modificazioni quanto ai destinatari del Patto di stabilità interno, ma obbliga anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a svolgere, in forma associata, le funzioni fondamentali. Quanto alla convocazione della Conferenza dei serivizi, le disposizioni di snellimento individuano procedure che non sempre saranno i grado di garantire la riduzione dei tempi.
Partendo dal dato normativo della soppressione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, l'A. compie una riflessione in chiave storico - evolutiva delle forme di partecipazione dei cittadini, evidenziando la necessità di superare l'equivoco circoscrizioni - partecipazione popolare, ridimensionando in tal modo le preoccupazioni nutrite dagli stessi circa la sorte sia delle funzioni comunali attribuite o delegate alle circoscrizioni, sia delle attività partecipative svolte nel loro ambito. Evidenziando che il comune è "necessariamente partecipativo", prende in esame la possibilità di sviluppare forme di partecipazione innovative, indicandone i principi di riferimento e le finalità.
Non solo sono stati ridotti i consiglieri e gli assessori, ma si è eliminata la Giunta nei Comuni sino a 1.000 abitanti e nelle Province, delle quali si è ideato un nuovo ordinamento che, di fatto, le esautora ogni loro potere di unico ente intermedio tra Regioni e Comuni. Si è dato vita, specie per i Comuni minori ad un nuovo assetto strutturale ed organizzativo, che vede un nuovo ente locale territoriale, l'Unione dei Comuni esercitare le funzioni tipiche dei Comuni che la compongono.
Il Tribunale ordinario di Firenze, adito in fase cautelare per far cessare le immissioni acustiche provocate da manifestazioni musicali nella storica piazza di Santa Croce e subite da abitanti, negozianti, pubblici esercenti e ministri di culto, ha affermato la propria giurisdizione, evidenziando la natura fondamentale dei diritti pregiudicati dalle immissioni, così respingendo l'eccezione proposta dall'Amministrazione locale sulla base della nota formula retorica del giudice amministrativo quale "giudice del potere pubblico".
A partire dal corrente esercizio finanziario sono assoggettati alle disposizioni sul patto anche i comuni con popolazione superiore ai mille abitanti. In attesa della completa riscrittura delle norme in materia, si registra, inoltre, lo scorrimento del triennio della spesa corrente, sul quale applicare le nuove percentuali fissate dal 2013 al 2016.
Pertanto la scissione tra proprietà dei beni, che compete agli abitanti del luogo, ed amministrazione degli stessi, che compete all'ente esponenziale della collettività, caratteristica degli usi civici, può contribuire nel rispetto del principio di sussidiarietà ad una definizione della possibile disciplina dei beni comuni.
La votazione di ballottaggio è procedimento che si verifica con una certa frequenza nelle votazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Mentre negli altri enti al ballottaggio si ricorre soltanto nell'ipotesi in cui i candidati alla carica di Sindaco conseguano la parità dei voti. La legge elettorale disciplina il turno di ballottaggio con una procedura particolare, attesa la rilevanza che esso riveste ai fini della scelta del nuovo Sindaco e della composizione del Consiglio comunale. Nel lavoro si esamina il procedimento, quale risulta dalla normativa e dalle Istruzioni ministeriali, ponendo in luce le varie problematiche che ne conseguono, anche tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali, cui si dedica apposito paragrafo.
A tale regola non sfugge la composizione degli organi di revisione così come stabilita dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria del 2007), cosicché essa è monocratica anche negli enti locali della Regione Siciliana con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed inferiore a quindicimila.
Il d.l. n. 174/2012 ha introdotto una nuova procedura di riequilibrio finanziario (accompagnata dalla previsione di un fondo per garantire un sostegno immediato in termini di cassa) a favore dei comuni con più di 20.000 abitanti e delle province che presentano gravi squilibri strutturali di bilancio. La misura non si applica agli enti già in dissesto, a favore dei quali sono però state dettate altre misure di sostegno finanziario.
Dalla ricerca emerge, innanzitutto, che una buona parte dei Comuni con più di 15. 000 abitanti negli ultimi anni ha investito nei "social media", riconoscendone il potenziale innovativo. Questi enti locali vi hanno però investito con relativa cautela, soprattutto al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di comunicazione con i cittadini, mentre risultano ancora poche le esperienze che sfruttano i "social media" per avviate dibattiti e discussioni in una logica di "e-Democracy".
La definizione della domanda di giustizia deve considerare: la dimensione demografica (caratteristiche, densità, abitudini della popolazione), la "situazione infrastrutturale", e non solo "il numero degli abitanti" (inteso come residenti al Censimento 2001) e l'estensione territoriale, come si limita la legge. Per il criterio "caratteristiche della popolazione", bisogna definire gli indicatori come ad esempio: numero di residenti, numero di abitanti non residenti, numero di immigrati residenti e non residenti, numero di studenti universitari fuori sede e numero di turisti. Non è stato preso in considerazione neppure alcun indicatore per ricostruire le caratteristiche dei fenomeni di criminalità organizzata, ovvero per analizzare la dimensione socio economica (lavoro, patrimonio, ricchezza ecc.) Per quanto riguardo l'offerta di giustizia, la legge misura la produttività di un ufficio basandosi sull'organico dei magistrati potenzialmente produttivi e sulle sopravvenienze totali, senza specificare i movimenti dei procedimenti (sopravvenuti, esauriti e pendenti) e senza fare alcun ceno sui "tempi di lavorazione". Tutti questi, fattori la legge di riforma e il Gruppo di lavoro ministeriale non li considera per niente. E la distribuzione degli uffici giudiziari, ha veramente migliorato l'accesso e la qualità del "servizio giustizia"?
Altri interventi, pur intendendo favorire le zone montane e i loro abitanti, hanno messo in campo modelli, strumenti e risorse limitati e alla fine inefficaci. Nel complesso, la legislazione e le politiche finora seguite appaiono per lo più artificiose, a causa del carattere uniforme e centralistico della loro impostazione. Il recente venir meno delle politiche per la montagna nell'attuale situazione di crisi deve perciò essere l'occasione per riprendere un cammino diverso, riportando l'attenzione sulle notevoli diversità delle zone montane e delle loro vocazioni, e ridando "voce" alle popolazioni montane. In questa direzione utili indicazioni vengono anche dalla Convenzione europea del paesaggio.
In particolare ci si sofferma, poi, sulla sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità della disciplina in materia di ineleggibilità parlamentari, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco (di comune con più di 20 mila abitanti). E, infine, ci si sofferma sulle ultime decisioni prese dalle Giunte delle elezioni delle Camere, che - successivamente alla pronuncia di illegittimità costituzionale - sono tornate sulle decisioni prese all'inizio della legislatura, e le quali - pur partendo dai medesimi presupposti - hanno assunto decisioni tra di loro difformi.
La tutela dei centri storici rispecchia l'esigenza di salvaguardare la memoria dell'ambiente antropico - anche al di là della sua valenza puramente estetica - e di fronteggiare l'abbandono da parte degli abitanti, dovuto in parte a ragioni di carattere economico, in parte nella ricerca di una migliore qualità di vita. La loro rivitalizzazione è auspicabile sia sul piano culturale (poiché permette di recuperare identità non di rado in via di sparizione), sia sul piano economico (in vista del potenziamento della vocazione turistico-ricettiva di luoghi ricchi di fascino). Tuttavia, dalla complessità degli interessi coinvolti possono sorgere spinosi problemi applicativi. A fronte della carenza di un quadro esaustivo in materia nella legislazione nazionale, questo contributo si propone di esaminare criticamente la normativa regionale direttamente rivolta alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, per coglierne le principali convergenze e divergenze.
L'esposizione universale in corso a Milano, EXPO 2015, sarà ricordata non tanto per le curiosità che essa esibisce quanto per l'eredità che essa è destinata a lasciare: la Carta di Milano, un documento ufficiale che impegna popolazioni e governi ad assicurare il diritto alla nutrizione per tutti gli abitanti del pianeta. Riprendendo questo tema, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha presentato e approvato il Manifesto dell'Avvocatura, affermando il principio che il diritto alla nutrizione deve essere inteso come un diritto umano fondamentale, poiché esso rappresenta il diritto alla dignità e identità delle persone e alla tutela della loro salute.
Il lemma dovette circolare tra gli abitanti dei municipi italici e delle province: essi avevano la possibilità di rivolgersi "in loco" al delegato del "princeps/imperator" il quale espletava attività e dava consigli in materia giuridica pur non essendo né un magistrato né un funzionario.
In particolare, l'allegato prevede " con maggiori chiarimenti forniti ora dal decreto citato " un DUP semplificato per gli enti con popolazione fino ai 5 mila abitanti. Il contributo si sostanzia in una estrapolazione e sintesi di alcune parti più ampie trattate nella monografia dedicata al piano esecutivo di gestione e responsabili di servizio in uscita per la Maggioli editore.