Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.
L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a, b, d del primo comma e a, b del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato: 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione; 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1; 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849; 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243; 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del Registro aeronautico italiano non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire mille a diecimila.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.
Chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, ovvero guida un veicolo in servizio pubblico munito di patente ma non di certificato di abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta; b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli è rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami.
Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti.
Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a ad f 1 dell'art. 341, non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.
Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da: 1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali; 2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali; 3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.
Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.
Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano: a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento; b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto; d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
Nella prima parte dell'articolo, l'A. esamina le recenti ordinanze del Tar Lombardia, nn. 217, 218, 219, 220, 221/2010, che hanno proposto diverse questioni sulla costituzionalità della disciplina dell'esame di abilitazione alla professione forense che, nell'interpretazione corrente, esclude la motivazione dei giudizi sulle prove, violando i principi costituzionali di imparzialità amministrativa, di parità di trattamento e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. Le precedenti questioni di costituzionalità sollevate dai giudici amministrativi su questa problematica sono state dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale e l'A. evidenzia i profili parzialmente innovativi delle nuove questioni di costituzionalità (anche con riferimento al diritto europeo). Nella seconda parte dell'articolo, l'A. analizza le ordinanze di manifesta inammissibilità del giudice costituzionale che chiedono ai giudici di risolvere le questioni di costituzionalità attraverso interpretazioni della legge conformi alla Costituzione. L'A. svolge alcune riflessioni sull'interpretazione conforme alla Costituzione e sul c.d. diritto vivente, che spesso sono utilizzati dalla Corte costituzionale come argomenti per non decidere nel merito le questioni di legittimità costituzionale.
Così, si è finito per consegnare al giudice il compito di ridisegnare e sistematizzare scopi e finalità delle procedure di abilitazione, secondo un disegno che pare valorizzare gli automatismi e comprimere l'apporto delle commissioni.