XXIV legislatura – Tornata del 1 luglio 1914 (2a)
Camera relatore. La Commissione li accetta; ma desidera di sapere perchè non vi si faccia menzione dei coniugi.
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presidente. Tanto il primo che il secondo emendamento non riguardano le successioni tra coniugi, ma soltanto quelle in linea retta.
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includano anche le successioni tra coniugi; e prego la Commissione di accettare gli emendamenti nella forma indicata.
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Perciò credo che l'emendamento equitativo proposto dagli onorevoli Ancona e Ruini non possa non estendersi anche ai coniugi e per questo ho proposto
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in questo limite anche fra coniugi? Io presento un emendamento all'emendamento Ancona concepito così: «Modificare la tabella A, mantenendo per le
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A mio avviso, i coniugi meritano forse una maggiore considerazione dei discendenti, perchè quando non si tratti di minorenni, quando il figlio è
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Ancona. Egli dice che devesi applicare lo stesso concetto anche all'eredità fra coniugi. Questo concetto si trovava nell'emendamento dell'onorevole
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«Modificare la tabella A mantenendo, per le successioni fra ascendenti e discendenti in linea retta è fra coniugi, per le quote comprese tra lire 1 e
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si sarebbe, cioè, chiesta la votazione nominale sulla questione se i coniugi debbano, o non debbano fruire della esenzione. Ora la votazione nominale
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allegata alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, per le successioni tra coniugi» .
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