XXI legislatura – Tornata del 22 dicembre 1901
È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.
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Art. 8 — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:
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b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;
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Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata
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Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla
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2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della
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alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armajuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.
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Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6
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E pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.
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Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla
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Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:
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b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;
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2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della
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Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata
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alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armajuolo per la confezione delle cartucce non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.
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Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6
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«3° il pirotecnico, che sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'articolo 8.
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artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la
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preparazione dei fuochi artificiali polveri piriche in quantità eccedente i tre chilogrammi (salvo l'autorizzazione che può ottenere di manipolarne anche
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