XXI legislatura – Tornata del 20 dicembre 1902 (1a)
La Banca d'Italia è autorizzata a fornire la detta quota di partecipazione di lire 500,000, prelevandola, a titolo d'impiego, dall'ammontare della
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200,000, e la Banca d'Italia con lire 500,000.
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XXI legislatura – Tornata del 20 dicembre 1902 (1a)
La Banca d'Italia parteciperà agli utili del Credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui
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provvidi e confacenti alle condizioni presenti d'Italia, e che non hanno per risultato se non di aumentare ognor più la folla di professionisti e di
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Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899.
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conformità dell'articolo 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899.
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Le immunità e le franchigie, che le leggi del Regno e gli usi diplomatici accordano ai rappresentanti delle Potenze accreditate in Italia, saranno
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