XXI legislatura – Tornata del 20 dicembre 1902 (1a)
La Banca d'Italia è autorizzata a fornire la detta quota di partecipazione di lire 500,000, prelevandola, a titolo d'impiego, dall'ammontare della
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200,000, e la Banca d'Italia con lire 500,000.
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Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la porzione della massa di rispetto della Banca assegnata al detto scopo.
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XXI legislatura – Tornata del 20 dicembre 1902 (1a)
La Banca d'Italia parteciperà agli utili del Credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui
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