XXI Legislatura – Tornata del 1 marzo 1904
«Articolo unico. All'esercizio della professionedi avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono ammesse anche le
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L'esercizio dell'avvocatura è ben distinto da quello del procuratore secondo la vigente legge del 1874. L'avvocato, per iscritto o a voce, difende
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È esclusa dalla legge del 1874 sull'esercizio della professione dell'avvocato e di procuratore.
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legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono ammesse anche le donne.»
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all'esercizio della professione di avvocato. La Commissione però determina: «secondo le disposizioni della legge del 1874» : determinazione, questa, che
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creino illusioni o si lascino dubbiezze nell'interpretazione di questa legge. Poco monta che per la legge del 1874 gli avvocati possano diventare
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conseguenza di quello che gli si riconosce, ben potendo la procura e l'avvocatura esercitarsi separatamente, anzi essendo nello spirito del legislatore del 1874
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superflua. La legge del 1874 sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, stabilisce, salvo errore, nell'articolo 40 che la persona che è
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«Art. 1. All'esercizio della professione di avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sono ammesse anche le donne.»
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