XX Legislatura – Tornata del 21 dicembre 1897
dell'articolo 18, provveda a che l'Italia sia esonerata dall'obbligo di riscattare in oro gli spezzati, qualora varcassero di nuovo la frontiera. Questa è, a
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pagarli in oro.
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Anche in forza alle leggi bancarie successive le riserve dell'Italia furono costituite per tre quarti in oro e per un quarto in argento; e questa fu
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contrasse il prestito occorrente per tre quarti in oro e per un quarto in argento.
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dell'articolo 18, per effetto del quale allo spirare della convenzione monetaria si dovrebbero un'altra volta cambiare in oro o in tratte in oro gli
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si esoneri l'Italia dall'obbligo di tornare a cambiare in oro o in tratte in oro, il che è lo stesso, gli spezzati metallici italiani quando si
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circolare negli Stati dell'Unione latina alla parità dell'oro, a 15 e mezzo; vuol dire togliere all'Italia il beneficio di tenere i suoi scudi d'argento che
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Per la circolazione internazionale dell'oro non occorre fare Leghe; l'oro ha la sua efficacia in sè medesimo, esso trova la sua internazionalità
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milioni circa di scudi italiani, che dovrei pagare con tanto oro! Ma, onorevole ministro, io diceva di allargare il negoziato precisamente per
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