XX Legislatura – Tornata del 21 dicembre 1897
Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.
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convenzione colla nazionalizzazione degli spezzati d'argento o con opportune modificazioni dell'articolo 18 della Convenzione del 1893.
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dell'articolo 18, provveda a che l'Italia sia esonerata dall'obbligo di riscattare in oro gli spezzati, qualora varcassero di nuovo la frontiera. Questa è, a
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naturalizzazione degli spezzati d'argento od eventuali modificazioni all'articolo 18 della Convenzione; se egli intende giovarsi degli avanzi del
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io a quella raccomandazione mi unisco. Però ad una condizione, che non si domandi che venga modificato l'articolo 18 della convenzione del 1893, ma
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dell'articolo 18, per effetto del quale allo spirare della convenzione monetaria si dovrebbero un'altra volta cambiare in oro o in tratte in oro gli
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naturalizzazione degli spezzati d'argento che quella della liberazione dell'Italia dal vincolo del secondo comma dell'articolo 18. Ma, sia in un modo
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La discussione è aperta su questo articolo unico.
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Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico, che rileggo:
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presidente. Nessun altro chiedendo di parlare su questo articolo unico, si passerà più tardi alla votazione segreta del disegno di legge.
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Ora apro la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, che è così espresso:
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compagnia di disciplina, pel solo motivo di essere stato accusato, prima di venir chiamato sotto le armi, a termini dell'articolo 2-17 Codice penale
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