XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
tradussi in una proposta di legge, che cioè l'articolo 40 dello Statuto venga modificato, e che possano eleggersi deputati tutti coloro che hanno 25 anni
Pagina 81
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
compiuto l'età di trent'anni, godere i diritti civili e politici e riunire tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vale a dire non trovarsi in
Pagina 81
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
conseguentemente prendere una risoluzione di deliberato proposito, calma e serena, dopo schiariti tutti i dubbi e sciolti tutti i nodi.
Pagina 83
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
tutti rispetteremmo, che non darebbe più luogo ad ulteriori dubbi, ad ulteriori contestazioni.
Pagina 83
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
la età per acquistare non la eleggibilità, ma l'esercizio del voto; ammettendo all'iscrizione delle liste tutti quelli che compiranno il ventunesimo
Pagina 85
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
civili e politici, e che in lui concorrano tutti i requisiti voluti dalla legge. Ove una di queste condizioni manchi, egli è ineleggibile e l'elezione
Pagina 86
XV Legislatura – Tornata del 5 dicembre 1882
delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello
Pagina 88