XIV legislatura - Tornata del 18 novembre 1880
ordinaria dei 30 anni pel nuovo Codice inaugurata; oppure dovessero subire il diverso periodo segnato dall'articolo 41 delle disposizioni transitorie.
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nei due capoversi dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870
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Il Codice impone l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie entro il termine di 30 anni.
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«Art. 2. Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, è prorogato a tutto
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ordine alla legge del 1860 conservano la loro efficacia per 30 anni. Se si dovessero prendere di mira soltanto le iscrizioni ipotecarie toscane
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principio generale dell'articolo 2001 del Codice civile, che la durata della iscrizione estese ai 30 anni.
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quindi che le iscrizioni ipotecarie avevano la durata di 30 anni. Ma queste disposizioni del Codice italiano, o signori, non potevano riferirsi che
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, che le iscrizioni fatte sotto l'impero del Codice italiano hanno la durata di 30 anni.
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ciclo di vita ordinaria; che da quel tempo tutte le iscrizioni avessero la stabilità di 30 anni. Noi la potremo ottenere per il 31 dicembre 1881
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termine di 30 anni dalla loro data.»
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dovuto rinnovarsi. Non v'era questa regola, che in capo ad ogni 30, ad ogni 15 anni si fossero dovute rinnovare le iscrizioni, e non essendovi la
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dalla legge del Governo provvisorio del 1860, l'altra fatta al seguito delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile del 30
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«Art. 2. Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, è prorogato a tutto
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capoversi dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, n° 6030, e
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decreto dell'articolo secondo, è detto decreto legislativo 30 novembre 1865, mentre nell'articolo primo è detto regio decreto 30 novembre 1865, o
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