XI Legislatura – Tornata del 27 marzo 1871
Il deputato Chiaradia, per ragioni di famiglia chiede un congedo di otto giorni.
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confisca, dell'incameramento fiscale, perchè per otto giorni di ritardo comincia il diritto nel pubblicano a prendersi il quattro per cento, e se avvi un
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Ed io mi preoccupo della circostanza che dopo quattro giorni, dopo cinque giorni di scadenza, l'esattore abbia diritto d'imporre le multe, le quali
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due, come volete che possa avere disponibile la somma necessaria? Ed allora si viene dall'esattore ad imporre, dopo i cinque giorni, una prima multa, e
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«prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.»
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Il termine di 20 giorni può essere troppo lungo; talvolta troppo breve quello di tre mesi. Noi non possiamo saperlo. Bene può saperlo l'intendente
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giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione
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La Camera deve ritenere che l'onorevole Pellatis propone la soppressione delle ultime parole «prefiggendo un termine non minore di venti giorni e non
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esperimento, entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con
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ridotti a meno di otto giorni.»
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articolo quanto nell'articolo 6,» propone che si aggiunga: «In ogni caso però i termini predetti non potranno mai essere ridotti a meno di giorni otto.»
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Ora, se nella prima parte si è creduto tanto necessario lo stabilire i 20 giorni per minimum, e 40 per maximum, parmi la Commissione sia caduta in
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Negrotto. Dopo che nella prima parte dell'articolo è stato stabilito che questi termini non possano mai essere minori di 20 giorni, nè maggiori di 40
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di questa facoltà, dovesse la restrizione del termine non essere minore di otto giorni, poichè pare che veramente, trattandosi di una eccezione in
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valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli
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mantenendovisi per quindici giorni, l'esattore avrà diritto alla liberazione del complemento, se già prestato, oppure alla dispensa dal prestarlo.»
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