XI Legislatura – Tornata del 25 marzo 1874
2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del regno;
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«La pratica forense per gli effetti dell'ingresso in professione deve cominciare soltanto dal giorno della conseguita laurea universitaria.»
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«2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del regno.»
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Egli disse che i due anni di pratica per gli avvocati incominciano dal giorno in cui hanno avuto la laurea. Non ci è quindi parità di giustizia.
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: pertanto crederei opportuno che la pratica si riducesse ad un anno dal giorno in cui hanno preso la laurea.
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pratica cominci dal giorno in cui hanno preso la laurea, io credo che l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera potrebbero contentarsi di un
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collocata la condizione della laurea. Prego la Commissione di voler mantenere quest'ordine nell'emendamento da essa proposto e da me accettato con lievi
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«La pratica forense, per gli effetti dell'ingresso in professione, deve cominciare soltanto dal giorno della conseguita laurea universitaria.»
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due anni almeno successivi alla laurea atteso, ecc.»
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procuratori, ne deriva la conseguenza che la legge, quanto agli aspiranti all'avvocheria, esige una pratica successiva al conseguimento della laurea.
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Massei, che, modificato dal ministro) consiste ad aggiungere dopo le parole: «per due anni almeno» queste altre: «successivi alla laurea.»
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«3° Avere per due anni almeno, successivi alla laurea, atteso alla pratica forense, nello studio di un avvocato e negli stessi due anni assistito
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Mancini. Mi sia concessa una breve osservazione. Per regola generale non bastano, secondo questa proposta di legge, nè la laurea, nè l'esame teorico
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Nè si obbietta che essi hanno la laurea e sosterranno un esame pratico, oltre l'esercizio del loro ufficio, perchè, se queste condizioni bastano, io
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laurea in legge sia poi stretto dalla necessità ad accettare un posto di cancelliere. Accade infatti non di rado che alcune persone non potendo
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non veggo in questo esame teorico-pratico se non in certa guisa un'ingiuria alla facoltà universitaria la quale ha concesso la laurea. Ma poi non
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Or bene, questo riesame mi sembra da una parte oltraggioso alla facoltà universitaria che ha concesso la laurea, imperocché non s'impone soltanto un
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Il paragrafo quarto propone che, dopo aver conseguito il supremo grado accademico, cioè della laurea, dopo aver fatto tutti gli studi che le facoltà
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Ma se così è, perchè avete stabilita la pratica di un biennio? Dunque non sta che la laurea in legge, sia una guarentigia sufficiente di quegli studi
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obbiezioni che testé faceva l'onorevole Nanni, il quale diceva di trovare sufficiente guarentigia, quante volte un giovane ha riportata la laurea in
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soggiacere novellamente ad un esame dopo che già ha conseguita la laurea, dopo i suoi lunghi studi, sarà precisamente quegli che ha l'ingegno più
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Finalmente le mie idee sono queste: la laurea universitaria vi dà sufficiente guarentigia, nello stato attuale dell'istruzione, della capacità di un
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paese nel quale non sono prescritti esami per coloro che si indirizzano all'avvocatura. Dopo riportata la laurea, hanno obbligo di attendere alla pratica
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Quindi a me pare che colui il quale ha dato già prova di capacità colla laurea ha la presunzione a suo favore, perchè quegli esami richiedono molte
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requisito che si può dire positivo e certo è quello dell'esame teorico-pratico. Ed invero la laurea non offre che una presunzione di capacità, imperocché
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Io credo che l'onorevole Nanni troverà pochi che pongano come lui grande fiducia negli esami di laurea. Una garanzia per se stessa anche minore
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conferito il dottorato, che hanno conferita la laurea. Egli avrebbe forse intralasciata questa sua obbiezione se avesse posto mente alla sostanza
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progetto ministeriale, sorgono due questioni: la prima è, se i giovani avvocati dopo aver preso la laurea e aver fatto pratica, debbano essere
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«Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del regno.»
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«Avere, per due anni almeno (e qui cade l'emendamento Massei), successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e
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