VIII Legislatura – Tornata del 12 dicembre 1861
«Art. 5. Se l'oggetto della petizione non è danaro e l'attore non offre espressamente di accettare in luogo del medesimo una somma non eccedente
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«Art. 2. In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali
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«Art. 1. Avranno vigore col giorno 1° aprile 1862 nelle provincie lombarde il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, la legge
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«Art. 4. Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali, nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile
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«Art. 3. Negli affari contenziosi è demandata ai giudici di mandamento la competenza che, giusta la norma suddetta, era attribuita alle preture
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«Art. 7. È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:
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«Art. 6. Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento.»
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Art. 8. Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei tribunali di circondario, salvo il disposto del § 71 della norma
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Art. 9. È mantenuto il tribunale di commercio di Milano, la cui sfera d'azione viene però circoscritta al territorio giurisdizionale di quel
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Art. 11. Sui ricorsi e gravami contro le decisioni profferite dai tribunali di circondario e dal tribunale di commercio, come giudici di prima
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Art. 10. I tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale profferite dai
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Art. 12. I giudici di mandamento e il tribunale di commercio potranno decretare il pignoramento degli stabili in esecuzione delle loro sentenze e
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«Art. 13. Nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, ferma la procedura pel turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825
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Art. 18. Presso i tribunali collegiali, nell'assunzione degli esami testimoniali, è ammessa la presenza delle parti o personalmente o col mezzo dei
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Art. 16. Nulla è innovato circa al modo di procedere avanti il tribunale di commercio di Milano ed i tribunali di circondario, in quanto funzionano
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Art. 19. Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi
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Art. 17. Gl'incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali, e per l'esecuzione, continueranno a trattarsi nelle forme
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«Art. 14. Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l'attitazione successiva all'atto
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Art. 15. Se all'udienza fissata per la discussione orale una delle parti non si presenta, quella comparente può instare per la spedizione della causa
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Art. 26. Gli uditori dopo un anno di tirocinio, computato
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Art. 24. Il personale giudiziario e di segreteria del tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei tribunali di circondario.
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Art. 20. In tutti gli affari di volontaria giurisdizione, demandati ai tribunali di circondario, non si procederà a decisione, se non previe le
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Art. 21. La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre alle attribuzioni che le sono demandate da leggi speciali, eserciterà in Lombardia quella
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Art. 23. Verranno stabilite mediante decreto reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle
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«Art. 22. Anche in grado d'appello, sia avanti i tribunali di circondario o di commercio, che innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione, si
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Art. 25. Potranno essere nominati uditori in Lombardia, ancorchè non abbiano conseguita la laurea in legge, coloro che, compiuta la pratica
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Art. 28. Al vigente ordinamento dei cursori, nulla per ora è innovato.
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Art. 29. Secondo il bisogno, potranno i capi dei rispettivi uffici, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, assumere diurnisti
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Art. 31. Per le pensioni degli impiegati di qualunque grado e delle vedove saranno applicate le norme vigenti in Lombardia, fino a che sia adottata
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Art. 32. Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche
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Art. 30. I funzionari ed impiegati giudiziari della Lombardia, e così anco i cursori, i portieri ed inservienti che per effetto del nuovo ordinamento
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Art. 27. I segretari e loro sostituiti presso le Corti e tribunali di circondario e le giudicature di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate
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Art. 33. Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di
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«Art. 34. È data pure facoltà al Governo di provvedere con decreti reali ad aumentare il numero dei tribunali di circondario e del giudici di
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Art. 2. Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente:
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«Art. 1. Si riconoscono i gradi e le pensioni militari regolarmente conferiti nel 1848 dal Governo e dal Parlamento ai Siciliani.
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Art. 3. Una Commissione composta di deputati e uffiziali generali siciliani eletta dal Governo eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti
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Art. 8. Le vedove, i figli dei morti in battaglia, o per riportate ferite, godranno la metà della pensione; le prime durante vedovanza, i secondi
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Art. 4. Si accorda un'annua pensione di franchi ottocento agl'individui viventi della spedizione in Marsala che non furono nominati uffiziali, o
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dell'art. 6 della citata legge debbono far parte della Commissione medesima.»
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Art. 2. Saranno esclusi dal beneficio del primo articolo:
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Art. 3. Una Commissione composta di deputati e uffiziali generali siciliani eletta dal Governo eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti
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Art. 2. Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente:
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«Art. 1. Si riconoscono i gradi e le pensioni militari regolarmente conferiti nel 1848 dal Governo e dal Parlamento ai Siciliani.
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Art. 3. Una Commissione composta di deputati e uffiziali generali siciliani eletta dal Governo eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti
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