Sentenza n. 9656
Motivi della decisione
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di Cassazione.
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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.4.87 dal Cons. Maresca.
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per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Aquila del 16-2 - 2-5-83.
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Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
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Quanto all’omessa notifica ex art. 292 cod. proc. civ., è anche qui appena il caso di considerare, quale che sia la possibile valutazione della
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che erano comproprietari, alla periferia del paese, di un fondo rustico, una porzione del quale, della superficie di circa 200 mq., era posseduta
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definitiva – che il bene controverso non era risultato aver formato oggetto della vendita effettuata dalla Solfaroli Camillocci agli Stecconi.
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dagli stessi attuali ricorrenti avessero consentito l’accertamento della loro legittimazione ad agire.
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deve essere accertata unicamente in base all’attività assertoria della parte che agisce in giudizio, indipendentemente dell’effettiva appartenenza all
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deceduta, talché il terreno in questione era attualmente “detenuto” dallo stesso, “per il rapporto di affinità”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
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Pertanto, le dedotte questioni rilevabili in astratto, relative al carattere non assoluto dei rigorosi principi sull’onere della prova nell’azione di
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garanzia nei confronti della Solfaroli Camillocci, osservando, in relazione alla necessità di una prova rigorosa, quale richiesta in sede di