Sentenza n. 9656
premessa che la Solfaroli Camillocci, dagli stessi chiamata in garanzia, era rimasta contumace nella fase d’appello e che, pertanto, il tribunale avrebbe
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Quanto, invero, all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi Ferrini, che si lamenta essere stata omessa, essa non era in alcun
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Quanto all’omessa notifica ex art. 292 cod. proc. civ., è anche qui appena il caso di considerare, quale che sia la possibile valutazione della
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Quanto infine all’opinione, dei ricorrenti attribuita al tribunale, che chi venda un immobile “a corpo” sia esente dall’obbligo di prestare al
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, resisteva, deducendo che gli attori avevano acquistato il fondo “a corpo”, non “a misura”, e che, comunque, avevano avuto la possibilità di rilevare
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di rivendica, che in tema di domanda ex art. 948 cod. civ. l’onere probatorio del revindicante va commisurato alle particolarità delle singole
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Per il controricorrente è comparso l’avv. Lopardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Quanto alla legittimazione ad agire degli attuali ricorrenti, devesi rilevare che, secondo la giurisprudenza più recente, la legittimazione ad agire
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Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
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rivendicazione, che il titolo di acquisto del terreno in questione da parte degli Stecconi non poteva esser ravvisato nel contratto del 30 ottobre 1974, per
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esaminate nell’ordine logico-giuridico che è loro proprio.
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’avv.to Basilio Forti che li rapp. e difende per delega a margine del ricorso.
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Con il terzo mezzo i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza perché avrebbe trascurato di considerare che essi avevano proposto domanda di
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relative al possibile esercizio nello stesso processo, in via alternativa, dell’azione di restituzione e di quella di rivendica: ché gli attuali ricorrenti
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che erano comproprietari, alla periferia del paese, di un fondo rustico, una porzione del quale, della superficie di circa 200 mq., era posseduta
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Quanto alla effettiva appartenenza del bene controverso agli Stecconi, il tribunale l’ha nettamente esclusa sul duplice rilievo: primo, che la loro
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., censurano l’impugnata sentenza sulla premessa che il tribunale, in relazione alle deduzioni difensive del Pantaleo, avrebbe dovuto stabilire: primo se
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Il Pantaleo, costituitosi, resisteva, deducendo che il terreno rivendicato era parte di un fondo di proprietà di un lontano autore dei fratelli