Sentenza n. 9656
Quanto infine all’opinione, dei ricorrenti attribuita al tribunale, che chi venda un immobile “a corpo” sia esente dall’obbligo di prestare al
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Pertanto, le dedotte questioni rilevabili in astratto, relative al carattere non assoluto dei rigorosi principi sull’onere della prova nell’azione di
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Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue, come per legge, la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
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La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di cassazione
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restituzione e di rivendica, in via alternativa, non già sperimentato la sola azione di rivendica, soggetta al rigoroso onere probatorio ex art. 948 cod. civ.
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Con atto notificato il 23 novembre 1976 Vincenzo, Antonio e Gabriele Stecconi convenivano dinanzi al pretore di Montereale Loreto Pantaleo, esponendo
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rilevando in contrario che egli, difesosi in base al principio possideo quia possideo, si fosse anche dichiarato disposto in ogni momento a rilasciare il
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doglianza, che l’eventuale violazione della norma che prescrive la notificazione delle domande nuove al contumace determina una nullità non assoluta ma
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corpo” fosse esente dall’obbligo di prestare al compratore la garanzia per evizione.
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’attore del diritto controverso, il problema relativo a questo secondo aspetto attenendo al merito strictu sensu, e non la vera e propria legitimatio
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domanda, in base al principio possideo quia possideo, pur dichiarandosi a tutti gli effetti pronto in ogni momento a rilasciare il terreno ai sui