Sentenza n. 9656
Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta
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Pantaleo LORETO res. in Montereale, elett. dom. a Roma via Oderisi da Gubbio, 91 presso l’avv. Dario Ammassari, rapp. e difeso dall’avv. Antonello
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Stecconi VINCENZO, Stecconi ANTONIO e Stecconi GABRIELE res. in Montereale; elett. dom. a Roma Corso Vittorio Emanuele, 142 presso lo studio dell
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di rivendica promossa dagli Stecconi aveva nel solo Pantaleo la persona legittimata a contraddire quale possessore del bene in questione, a nulla
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Leopoldo e Teobaldo Ferrini, il secondo dei quali, poi deceduto, aveva sposato in seconde nozze una sorella di esso Pantaleo, a nome Malvina, poi anch’essa
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formato oggetto del contratto del 30 ottobre 1974, per notar Trecco, relativo a una vendita “a corpo e non a misura” di un seminativo arborato, il
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non darsi luogo a provvedere relativamente alla domanda in garanzia.
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, liquidate in 39.200 lire, oltre a 500.000 lire per onorari d’avvocato.
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’attore del diritto controverso, il problema relativo a questo secondo aspetto attenendo al merito strictu sensu, e non la vera e propria legitimatio
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Notar Trecco, in forza del quale la vendita del “seminativo arborato di ore 9,60 e fol. 63 n. 506 di Montereale” era stata effettuata “a corpo e non a
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Quanto infine all’opinione, dei ricorrenti attribuita al tribunale, che chi venda un immobile “a corpo” sia esente dall’obbligo di prestare al
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esse avessero potuto dar luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi Ferrini; secondo, se, in subordine, le prove fornite
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’art. 1484 cod. civ. le fosse notificata. Sostengono, inoltre, che il tribunale avrebbe comunque errato col ritenere che il venditore di un immobile “a
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, a favore degli attuali ricorrenti, di un acquisto del bene controverso per titolo o per usucapione. Né vengono in rilievo le dedotte questioni