Sentenza n. 7408
insorto tra esso e il giudice dell’udienza preliminare, è applicabile in qualunque ipotesi di conflitto tra giudice del dibattimento e altro giudice
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nel procedimento ordinario viene presa nell’udienza preliminare”, prevalendo comunque il provvedimento del giudice del dibattimento su quello del
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Devesi quindi stabilire – ai fini dell’ammissibilità o meno del conflitto – se il mancato avviso d’udienza a uno dei due difensori di fiducia dell
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dell’avviso d’udienza al secondo difensore dell’imputato.
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al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare o – come nel caso in esame – a quello che ha disposto
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– per omessa notificazione dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario Ummarino – del decreto che disponeva il
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notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione
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S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato
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controllo della regolare costituzione delle parti, in dipendenza della mancata notificazione dell’avviso d’udienza ex art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. a uno
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dies a quo – la diversa ed autonoma notificazione al difensore dell’avviso per la relativa udienza, essendo comunque posta l’imputato nelle condizioni