Sentenza n. 7408
Il g.i.p. rifiutava a sua volta di emettere nuovo decreto per il giudizio, e, rilevato con ordinanza 21.10.1997 il conflitto di competenza con il
Sentenza n. 7408
Dichiara la competenza del tribunale di Napoli a provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio e, per l’effetto, annulla senza rinvio l
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Con l’avvertenza, peraltro, che la regola della prevalenza vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, mentre
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– per omessa notificazione dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario Ummarino – del decreto che disponeva il
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (6.12.1991, Di S., Cass. pen., 1992, 1767), cui da questa Sezione era stata rimessa la questione per l
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disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.
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del rapporto processuale e renda perciò legittima la regressione del procedimento alla fase anteriore per la rinnovazione dell’atto nullo ex art
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dell’art. 28.2 c.p.p.; la seconda, se rientri nel poteri del giudice del dibattimento, che abbia annullato il decreto di giudizio immediato per omessa
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dies a quo – la diversa ed autonoma notificazione al difensore dell’avviso per la relativa udienza, essendo comunque posta l’imputato nelle condizioni
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, C.; 18.6.1993, G.), per cui la categoria dell’abnormità risulta inapplicabile quando la regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a