Sentenza n. 7408
nel procedimento ordinario viene presa nell’udienza preliminare”, prevalendo comunque il provvedimento del giudice del dibattimento su quello del
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Il g.i.p. rifiutava a sua volta di emettere nuovo decreto per il giudizio, e, rilevato con ordinanza 21.10.1997 il conflitto di competenza con il
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2. – Due sono le questioni in diritto che si pongono all’esame della Corte: la prima, pregiudiziale, se nell’ipotesi di contrasto fra il giudice del
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Le due questioni sono strettamente collegate perché in tanto può ritenersi ammissibile il conflitto, nonostante la regola della prevalenza della
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1) B. A. n. il 25.09.1969
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Instauratosi dunque ugualmente il giudizio fra le parti necessarie del processo, il provvedimento di regressione del procedimento, adottato dal
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2) F. F. n. il 28.05.1974
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1) B. A. n. il 25.09.1969
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2) F. F. n. il 28.05.1974
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 FEB. 1998
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Così deliberato in camera di consiglio il 22 dicembre 1997.
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5. – Ritiene il Collegio che la nullità di ordine generale a regime intermedio riguardante la presenza in giudizio di uno dei due difensori dell
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sentite le conclusioni del P. G. Dr. Gianfranco CIANI, il quale chiede
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1 – Con ordinanza pronunciata in data 29.9.1997 nella fase degli atti introduttivi del dibattimento il tribunale di Napoli dichiarava la nullità
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Con l’avvertenza, peraltro, che la regola della prevalenza vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, mentre
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È controversa invece la questione sul carattere abnorme o meno del provvedimento coi quale il tribunale, rilevata d’ufficio la nullità, abbia
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quella precedente, pur definitivamente conclusasi con l’emissione del decreto che dispone il giudizio, non sia giustificata da invalidità incidenti sulla
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insorto tra esso e il giudice dell’udienza preliminare, è applicabile in qualunque ipotesi di conflitto tra giudice del dibattimento e altro giudice
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atti al g.i.p. (che dev’essere sul punto annullata senza rinvio), è agevole concludere che, nel caso in esame, il conflitto sollevato da quest’ultimo
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Devesi quindi stabilire – ai fini dell’ammissibilità o meno del conflitto – se il mancato avviso d’udienza a uno dei due difensori di fiducia dell
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di un altro giudice, almeno nel, caso in cui il giudice vincolante sia quello del dibattimento”.
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medesimo, nonostante il mancato avviso all’altro difensore, non è assolutamente inidonea a instaurare un regolare i apporto processuale – affatto invalida
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di informare il difensore medesimo entro un termine adeguato all’esercizio del diritto di difesa (Corte costit., ord. 28.12.1990, n. 588, P.; Cass
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riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 97, 101.2 Cost., sull’assunto che “il principio dell’indipendenza dei giudici comporta nel sistema processuale la