Sentenza n. 7408
nel procedimento a carico di:
Sentenza n. 7408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato
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D’altra parte, non può neppure sostenersi che, a causa della rilevata nullità, sia stato compresso l’esercizio da parte dell’imputato del diritto di
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Il g.i.p. rifiutava a sua volta di emettere nuovo decreto per il giudizio, e, rilevato con ordinanza 21.10.1997 il conflitto di competenza con il
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sul conflitto di competenza sollevato da:
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4. – Si profila indubbiamente legittima la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato, pronunciata dal tribunale, nella fase del
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dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli;
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n. 112-94 ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 2 u.p., c.p.p., in
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Così deliberato in camera di consiglio il 22 dicembre 1997.
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5. – Ritiene il Collegio che la nullità di ordine generale a regime intermedio riguardante la presenza in giudizio di uno dei due difensori dell
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (6.12.1991, Di S., Cass. pen., 1992, 1767), cui da questa Sezione era stata rimessa la questione per l
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2. – Due sono le questioni in diritto che si pongono all’esame della Corte: la prima, pregiudiziale, se nell’ipotesi di contrasto fra il giudice del
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decisione del giudice del dibattimento fissata dall’art. 28.2 cit., in quanto il provvedi mento de quo rientri nel novero di quelli consentiti a questo
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In definitiva, la disposizione dell’art. 28 cpv. c.p.p., che prevede la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale, in caso di contrasto
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1 – Con ordinanza pronunciata in data 29.9.1997 nella fase degli atti introduttivi del dibattimento il tribunale di Napoli dichiarava la nullità
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Instauratosi dunque ugualmente il giudizio fra le parti necessarie del processo, il provvedimento di regressione del procedimento, adottato dal
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disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.
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Dichiara la competenza del tribunale di Napoli a provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio e, per l’effetto, annulla senza rinvio l
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Devesi quindi stabilire – ai fini dell’ammissibilità o meno del conflitto – se il mancato avviso d’udienza a uno dei due difensori di fiducia dell
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di un altro giudice, almeno nel, caso in cui il giudice vincolante sia quello del dibattimento”.
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La questione dev’essere esaminata e risolta alla luce dei principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (9.7.1997, B.; 24.3.1995