Sentenza n. 7408
Devesi quindi stabilire – ai fini dell’ammissibilità o meno del conflitto – se il mancato avviso d’udienza a uno dei due difensori di fiducia dell
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5. – Ritiene il Collegio che la nullità di ordine generale a regime intermedio riguardante la presenza in giudizio di uno dei due difensori dell
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3. – La Relazione al Progetto preliminare ha reso esplicito che con la citata disposizione normativa “si è voluto sottolineare che la disciplina dei
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– per omessa notificazione dell’avviso di udienza a uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario Ummarino – del decreto che disponeva il
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S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato
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notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione
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dei due difensori dell’imputato, essendo unanime ormai l’opinione che considera tale omissione come causa di nullità di ordine generale a regime
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La questione dev’essere esaminata e risolta alla luce dei principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (9.7.1997, B.; 24.3.1995
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riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 97, 101.2 Cost., sull’assunto che “il principio dell’indipendenza dei giudici comporta nel sistema processuale la