Sentenza n. 7408
1 – Con ordinanza pronunciata in data 29.9.1997 nella fase degli atti introduttivi del dibattimento il tribunale di Napoli dichiarava la nullità
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disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.
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’ordinanza in data 21.5.1997 del medesimo tribunale, limitatamente alla disposta restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari.
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sensi dell’art. 143 n. att. c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
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determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all’attività di altra autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità
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6. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, accertata l’abnormità della decisione del tribunale limitatamente alla disposta restituzione degli
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intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. Un., 25.6.1997 n. 6, G., e 1.10.1991, D. L.; Sez. III, 22.11.1991, P., Giur. it
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n. att. c.p.p. e non è consentita dall’ordinamento la restituzione degli atti al g.i.p.