Sentenza n. 7408
S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato
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controllo della regolare costituzione delle parti, in dipendenza della mancata notificazione dell’avviso d’udienza ex art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. a uno
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È controversa invece la questione sul carattere abnorme o meno del provvedimento coi quale il tribunale, rilevata d’ufficio la nullità, abbia
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dell’avviso d’udienza al secondo difensore dell’imputato.
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Devesi quindi stabilire – ai fini dell’ammissibilità o meno del conflitto – se il mancato avviso d’udienza a uno dei due difensori di fiducia dell
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al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare o – come nel caso in esame – a quello che ha disposto
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notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione
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D’altra parte, non può neppure sostenersi che, a causa della rilevata nullità, sia stato compresso l’esercizio da parte dell’imputato del diritto di