Sentenza n. 7408
In definitiva, la disposizione dell’art. 28 cpv. c.p.p., che prevede la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale, in caso di contrasto
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decisione del giudice del dibattimento fissata dall’art. 28.2 cit., in quanto il provvedi mento de quo rientri nel novero di quelli consentiti a questo
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sensi dell’art. 143 n. att. c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
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è ammissibile e dev’essere risolto affermandosi la competenza del tribunale a provvedere – a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p. – alla rinnovazione
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del rapporto processuale e renda perciò legittima la regressione del procedimento alla fase anteriore per la rinnovazione dell’atto nullo ex art
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giudizio immediato, emesso a norma dell’art. 456 c.p.p. dal g.i.p. presso il medesimo tribunale nei confronti del B. e del coimputato F. F., e ordinava la
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dell’art. 28.2 c.p.p.; la seconda, se rientri nel poteri del giudice del dibattimento, che abbia annullato il decreto di giudizio immediato per omessa
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’inapplicabilità dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando a contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez. I, 30.4.1992, D’A., rv
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controllo della regolare costituzione delle parti, in dipendenza della mancata notificazione dell’avviso d’udienza ex art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. a uno
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accedere – prima del dibattimento – al giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 c.p.p., poiché l’attivazione della richiesta deve avvenire nel
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” necessario alla progressione del procedimento, la rinnovazione della citazione a giudizio spetta al giudice del dibattimento giusta il disposto dell’art. 143
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’esistenza di contrasti interpretativi, hanno affermato che la disposizione dell’art. 28.2 u.p., anche alla luce di quanto chiarito nella suddetta
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n. 112-94 ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 2 u.p., c.p.p., in