Sentenza n. 7408
Con l’avvertenza, peraltro, che la regola della prevalenza vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, mentre
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atti al g.i.p. (che dev’essere sul punto annullata senza rinvio), è agevole concludere che, nel caso in esame, il conflitto sollevato da quest’ultimo
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regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio: qualora l’invalidità non attenga ad un “atto propulsivo
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disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.
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’ordinanza in data 21.5.1997 del medesimo tribunale, limitatamente alla disposta restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari.
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accedere – prima del dibattimento – al giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 c.p.p., poiché l’attivazione della richiesta deve avvenire nel
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tribunale, sull’assunto dell’abnormità della regressione del procedimento per la rinnovazione di un atto nullo spettante al giudice del dibattimento ai
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previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l’individuazione della competenza e la
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3. – La Relazione al Progetto preliminare ha reso esplicito che con la citata disposizione normativa “si è voluto sottolineare che la disciplina dei
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notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione