Sentenza n. 5188
relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore”. La norma, quindi, non afferma, che entro le ventiquattro ore l’arrestato
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in cui, in esecuzione del provvedimento di ritardo, l’arresto sia effettivamente eseguito (nella specie: 11 luglio).
Sentenza n. 5188
il ritardo nell’emissione del provvedimento di arresto dell’A. e del sequestro della droga, ai sensi dell’art. 98 del r.d. 9 ottobre 1990, n. 309.
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il quale la polizia giudiziaria era autorizzata a ritardare l’arresto dell’A. ai fini delle indagini e, per effetto di tale provvedimento, il predetto
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quale, il successivo giorno 12 luglio 1997, ha richiesto la convalida dell’arresto al Gip della stessa città (provvedimento che è stato emesso nella
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’ordinanza di custodia cautelare; il provvedimento restrittivo, infatti, non è stato emesso per il comportamento tenuto in Napoli.