Sentenza n. 5188
Si deve, tuttavia, ritenere che in caso di adozione di provvedimenti di ritardo nell’arresto, il termine di ventiquattro ore inizi a decorrere non
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In terzo luogo lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sotto tutti i profili previsti dall’art
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 GEN. 1998
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cittadino colombiano non è stato arrestato in Milano in data 10 luglio 1997, bensì il successivo 11 luglio in Napoli, dove si era recato per la
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1. – Il 10 luglio 1997, C. A. O., cittadino colombiano, era colto in flagranza del reato di detenzione di cocaina (oltre 3 Kg.) in un albergo di
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Come si evince dall’ordinanza impugnata, l’arresto dell’A. è intervenuto per il reato commesso in Milano: è, quindi, del tutto fuori luogo
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D’altra parte, inesattezza dell’interpretazione logica è confermata dall’elemento testuale che si riceva dall’ultimo comma della disposizione in
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a collaborare – fin dal giorno della sorpresa in flagranza – con gli organi di polizia giudiziaria, allo scopo di far scoprire, quale “agente
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sostanza stupefacente avrebbe dovuto essere consegnata. In precedenza, in data 7 luglio, il Procuratore della Repubblica di Bologna aveva autorizzato
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dell’arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli il 14 luglio 1997;
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5. – Va, infine, respinto il terzo motivo di ricorso con il quale l’A. si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze
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Nella specie, l’arresto è avvenuto in termine ragionevolmente breve dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito e l’arrestato, dopo la sua
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Tale interpretazione si impone perché la norma abbia una possibilità concreta di applicazione, in quanto, in caso contrario, essa non troverebbe
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Sotto il controllo del personale operante, l’11 luglio 1997, l’A. si recava in Napoli, per mezzo della ferrovia, e, giunto alla stazione, incontrava
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misura cautelare della custodia in carcere, provvedimenti che il GIP dei Tribunale di Napoli emetteva il successivo 14 luglio.
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illogicità della motivazione, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini per la convalida dell’arresto.
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L’ordinanza del Gip di Napoli contiene una congrua, seppure stringata, motivazione, sulla pericolosità del ricorrente in quanto “... le specifiche
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), ed in particolare con l’art. 386, terzo comma, c.p.p., il quale dispone che la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del
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competenza prevista dall’art. 386, primo comma, e non a quello dei luogo in cui l’arresto avrebbe dovuto essere eseguito (Milano), considerata la peculiarità