Sentenza n. 5188
), ed in particolare con l’art. 386, terzo comma, c.p.p., il quale dispone che la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del
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Correttamente, d’altra parte, la polizia giudiziaria si è rivolta al procuratore della Repubblica del luogo dell’arresto (Napoli), secondo la
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Per quanto riguarda il primo motivo, l’art. 98 del d.p.r. 309-1990 dispone che “L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l
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a collaborare – fin dal giorno della sorpresa in flagranza – con gli organi di polizia giudiziaria, allo scopo di far scoprire, quale “agente
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il quale la polizia giudiziaria era autorizzata a ritardare l’arresto dell’A. ai fini delle indagini e, per effetto di tale provvedimento, il predetto
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giudiziaria che essa intende favorire, attraverso l’acquisizione di elementi di prova o l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di
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ogni evidenza, decorreranno le successive ventiquattro ore, entro le quali l’arrestato sarà posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.