Sentenza n. 5188
Il 12 luglio seguente, il Procuratore della Repubblica di Napoli chiedeva nei confronti dell’A. la convalida dell’arresto e l’applicazione della
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6. – Al rigetto del ricorso, consegue la condanna dell’A. al pagamento delle spese processuali.
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2. – Avverso i predetti provvedimenti propone ricorso per cassazione l’A. C. O., per mezzo dell’avv. Alfredo Guarino.
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Correttamente, d’altra parte, la polizia giudiziaria si è rivolta al procuratore della Repubblica del luogo dell’arresto (Napoli), secondo la
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dell’arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli il 14 luglio 1997;
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il ritardo nell’emissione del provvedimento di arresto dell’A. e del sequestro della droga, ai sensi dell’art. 98 del r.d. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Come si evince dall’ordinanza impugnata, l’arresto dell’A. è intervenuto per il reato commesso in Milano: è, quindi, del tutto fuori luogo
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D’altra parte, inesattezza dell’interpretazione logica è confermata dall’elemento testuale che si riceva dall’ultimo comma della disposizione in
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illogicità della motivazione, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini per la convalida dell’arresto.
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La disposizione sopra indicata pone certamente un problema di coordinamento con le norme del codice di procedura penale sulla convalida dell’arresto
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il quale la polizia giudiziaria era autorizzata a ritardare l’arresto dell’A. ai fini delle indagini e, per effetto di tale provvedimento, il predetto
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quale, il successivo giorno 12 luglio 1997, ha richiesto la convalida dell’arresto al Gip della stessa città (provvedimento che è stato emesso nella