Sentenza n. 5188
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al’art. (*) 94-1-ter disp. att. c.p.p..
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Per quanto riguarda il primo motivo, l’art. 98 del d.p.r. 309-1990 dispone che “L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l
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Con il secondo mezzo censura l’ordinanza di custodia cautelare con riferimento all’art. 273 c.p.p., ed agli art. 45 e 51, giacché egli si era indotto
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In terzo luogo lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sotto tutti i profili previsti dall’art
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), ed in particolare con l’art. 386, terzo comma, c.p.p., il quale dispone che la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del
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competenza prevista dall’art. 386, primo comma, e non a quello dei luogo in cui l’arresto avrebbe dovuto essere eseguito (Milano), considerata la peculiarità
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il ritardo nell’emissione del provvedimento di arresto dell’A. e del sequestro della droga, ai sensi dell’art. 98 del r.d. 9 ottobre 1990, n. 309.