Sentenza n. 37494
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
Sentenza n. 37494
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
Sentenza n. 37494
3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di