Sentenza n. 37494
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza n. 37494
Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata in quanto il mandato di arresto sarebbe stato trasmesso solo in lingua ungherese e non anche tradotto in
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3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di
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Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017
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Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
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2. Ha proposto ricorso per cassazione l’arrestato deducendo la violazione di legge in relazione alla l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6.
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legittimità formale dell’arresto, sia dotato di una efficacia immediata, in quanto strutturalmente slegata dalla presenza in atti del mandato di arresto
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4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
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Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 3, della legge in esame secondo cui il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci
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applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B. T., destinatario di mandato di arresto europeo emesso per il reato di truffa